Cassazione Penale, Sentenza n. 41885/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad Amadio per la terza volta, sostenendo che la revoca era dovuta perché sussisteva una causa ostativa di reiterabilità ex art. 164 c.p. risultante da precedenti condanne con pena sospesa. La Corte di appello in funzione di giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta ritenendo che, poiché i giudici di secondo grado erano venuti a conoscenza dei precedenti e non avevano revocato, il giudice dell'esecuzione fosse precluso dall'intervenire; il Procuratore generale ha impugnato tale decisione davanti alla Corte di cassazione deducendo violazione di norme processuali e sostanziali (artt. 168 c.p. e 674 c.p.p.) e sostenendo che la mancata revoca in sede di appello non impedisce la revoca in sede di esecuzione quando la questione non è stata devoluta con l'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale; ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse contrastante con il principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 36460/2024) secondo cui è legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164 c.p. quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado e nota al giudice d'appello ma non devoluta con l'impugnazione. Perciò la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato e disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello.
Norme richiamate
Stabilisce la revoca della sospensione condizionale quando concessa in violazione dei limiti di reiterabilità; la Cassazione conferma che tale revoca può essere disposta anche in sede esecutiva quando i precedenti ostativi non erano documentalmente noti al giudice che ha concesso il beneficio
Fissa i limiti di reiterabilità della sospensione condizionale; la presenza di precedenti con pena sospesa integra una causa ostativa alla concessione del beneficio
Prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale; il giudice dell'esecuzione è tenuto ad acquisire il fascicolo del giudizio precedente per verificare la conoscibilità documentale dei precedenti ostativi
Giurisprudenza: Corte di cassazione, Sez. V, n. 2144
Orientamento richiamato dal provvedimento impugnato nel senso che la conoscenza della causa ostativa da parte dei giudici d'appello precluderebbe l'intervento del giudice dell'esecuzione; la Cassazione di legittimità recente ha disatteso questo approccio
Giurisprudenza: Corte di cassazione, Sez. U, n. 36460
Principio prevalente indicato dalla Corte: è legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164 c.p. quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado e nota al giudice d'appello ma non devoluta con l'impugnazione; la mancata revoca in appello non determina automaticamente una preclusione in sede esecutiva
Giurisprudenza: Corte di cassazione, Sez. U n. 37345 e Sez. 3 n. 34387
Richiamate per il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio precedente per verificare se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti al giudice che ha concesso il beneficio
Massime di principio
- Se la sospensione condizionale è stata concessa in violazione dei limiti di reiterabilità (art. 164 c.p.) e i precedenti ostativi non erano documentalmente noti al giudice di primo grado, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio anche se i giudici d'appello sono venuti successivamente a conoscenza di tali precedenti, a condizione che la questione non sia stata devoluta con l'impugnazione
- La semplice conoscenza della causa ostativa da parte dei giudici d'appello e la loro mancata revoca hanno natura sostanzialmente discrezionale e, di per sé, non creano una preclusione per il giudice dell'esecuzione
- Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di acquisire il fascicolo del giudizio antecedente per verificare documentalmente la conoscibilità dei precedenti ostativi prima di decidere sulla revoca (dovere di istruzione d'ufficio limitato a tale verifica)
- La mancata devoluzione del punto (cioè la mancata contestazione in sede di impugnazione) è rilevante: se l'appello non ha posto la questione, l'esame e la possibile revoca restano aperti in sede esecutiva
- Nelle situazioni analoghe occorre verificare cronologia e conoscibilità documentale dei precedenti; l'assenza di una decisione in appello non implica automaticamente che il giudice dell'esecuzione sia privo di potere di revoca
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