Cassazione Civile, Ordinanza n. 07860/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società appaltatrice per due voci di credito: da un lato un credito risarcitorio per vizi e difetti di un'opera di ristrutturazione eseguita dall'impresa fallita; dall'altro un credito vantato da un terzo e asseritamente cedutogli, collegato alla restituzione di somme versate per lavori che si assumevano non eseguiti. Il giudice delegato aveva escluso entrambe le pretese. Il Tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto, per il credito da vizi, che il committente fosse decaduto dall'azione di garanzia perché la denuncia dei vizi era tardiva rispetto al momento in cui aveva avuto la disponibilità materiale dell'immobile; aveva inoltre reputato non provata la sussistenza dei vizi e, per il credito ceduto, aveva escluso sia la prova dell'esistenza del credito originario sia la prova dell'atto di cessione, osservando anche che l'eventuale credito restitutorio non era riferibile al cedente al momento della cessione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto sette motivi: 1) violazione delle norme sulle presunzioni per avere il Tribunale costruito una catena di presunzioni; 2) omesso esame di fatti decisivi sul momento di ultimazione dei lavori e di immissione nel possesso; 3) erronea valutazione della tempestività della denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c.; 4) violazione delle regole sull'onere della prova in tema di vizi dell'opera; 5) motivazione apparente o insufficiente nel richiamo a una precedente sentenza della Corte d'Appello; 6) erroneità nel ritenere necessario l'atto scritto per lo scioglimento del contratto da cui sarebbe sorto il credito ceduto; 7) violazione delle norme sulla cessione di crediti e sulla fallibilità del credito, assumendo che il credito ceduto fosse futuro e cedibile e che il giudice avesse erroneamente fatto dipendere la sua insorgenza dal fallimento della debitrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché rivolti contro un accertamento di fatto del Tribunale sulla piena disponibilità dell'immobile e sulla conseguente tardività della denuncia dei vizi, ribadendo che non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado e che la valutazione degli indizi e delle presunzioni spetta al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché non colpiva una ratio decidendi autonoma: la carenza di prova dei vizi, già sufficientemente sorretta dalla decisione. Quanto alla pretesa fondata sulla cessione, ha escluso il giudicato esterno invocato dal fallimento limitandolo alla sola certezza del credito in compensazione, ma ha poi ritenuto inammissibili il quinto e il sesto motivo perché non coglievano le autonome rationes del decreto e, in parte, miravano a una rivalutazione del merito. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione non trattata nel provvedimento impugnato e non dimostrata come già dedotta nei gradi di merito, con conseguente difetto di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
domanda di ammissione al passivo con riserva ex art. 96 l.fall.
richiamato quale base procedurale della domanda di insinuazione al passivo con riserva
la denuncia dei vizi deve essere tempestiva rispetto al momento di effettiva disponibilità dell'opera; decorso il termine, il committente decade dall'azione di garanzia
le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento anche in via inferenziale; non esiste un divieto di presunzioni di secondo grado o a catena
richiamato in tema di distribuzione dell'onere della prova e di valutazione della prova presuntiva
richiamato dal ricorrente in tema di prova dell'inadempimento, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1218 c.c. e all'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere probatorio
comma 1 nn. 3 e 4; comma 1 n. 3; comma 1 n. 4
norma sul ricorso per cassazione utilizzata come parametro dei motivi di impugnazione
richiamato per il deposito delle memorie e la trattazione in camera di consiglio
richiamato dal ricorrente in tema di forma dello scioglimento contrattuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del contratto e dello scioglimento per fatti concludenti
richiamati dal ricorrente per sostenere la cedibilità del credito futuro
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso la violazione perché il credito azionato non risultava esistente al momento della cessione secondo l'accertamento di merito
richiamato nel passaggio sulla compensazione: se il credito opposto è sub iudice, il giudice della compensazione non può eliderlo senza che siano accertati i presupposti richiesti dalla norma
richiamato per escludere la sospensione del giudizio principale quando il credito in compensazione è pendente altrove
richiamato insieme all'art. 295 c.p.c. in tema di sospensione del giudizio
richiamati per ribadire la competenza del giudice fallimentare sull'accertamento dell'an e del quantum del credito insinuato
Massime di principio
- Non esiste, nel sistema processuale civile, un divieto generale di presunzioni di secondo grado o a catena: un fatto accertato in via presuntiva può costituire il fatto noto da cui desumere ulteriori circostanze ignote, purché il ragionamento inferenziale sia logicamente corretto e fondato su elementi gravi, precisi e concordanti.
- La valutazione della ricorrenza dei requisiti della prova presuntiva, la selezione dei fatti noti e il giudizio logico sull'esistenza del fatto ignoto appartengono al giudice di merito e non sono, di regola, sindacabili in cassazione sotto forma di violazione di legge.
- In tema di appalto, quando i vizi sono palesi, il termine per la denuncia decorre dal momento in cui il committente abbia la materiale disponibilità dell'opera; la successiva prosecuzione o completamento di attività accessorie non è decisiva se il giudice di merito la reputa ininfluente rispetto alla già acquisita disponibilità del bene.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata: l'omessa censura di una ratio sufficiente a sorreggere la pronuncia rende irrilevanti le doglianze sulle altre.
- Chi deduce in cassazione questioni non affrontate nella sentenza impugnata deve allegare e dimostrare di averle già introdotte nei gradi di merito, indicando specificamente dove ciò sia avvenuto; in difetto, la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- Nel giudizio di insinuazione al passivo, la prova dell'esistenza del credito ceduto e dell'efficacia della cessione resta necessaria; non è sufficiente allegare un titolo astratto o la sola prospettazione di un credito futuro, se il giudice di merito accerta che al momento della cessione il credito non era ancora sorto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07718/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07721/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07722/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07725/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07735/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07744/2024 del 22/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →