Cassazione Civile, Ordinanza n. 10211/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato al contribuente un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a nove cartelle di pagamento e a sette avvisi di accertamento esecutivi. Il contribuente aveva impugnato l'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale deducendo più vizi, anche relativi alla notificazione degli atti presupposti, ma il ricorso era stato rigettato. In appello, il giudice regionale aveva invece riformato la decisione ritenendo inutilizzabile la documentazione prodotta dall'Amministrazione per provare la regolare notificazione degli atti prodromici, perché depositata tardivamente sia in primo grado sia in appello. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 24, 25, 32 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la documentazione prodotta in primo grado, una volta inserita nel fascicolo di parte, era già acquisita al giudizio di appello e doveva essere esaminata dal giudice di secondo grado, con conseguente necessità di decidere nel merito sulla rituale notificazione degli atti presupposti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha ritenuto non condivisibile l'assunto della CTR secondo cui la documentazione relativa alla notificazione degli atti prodromici fosse inutilizzabile perché tardivamente prodotta: nel processo tributario, infatti, la documentazione depositata nel primo grado, ancorché irritualmente, resta acquisita automaticamente nel giudizio di appello. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio affermato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza impugnata per errori di diritto processuale.
art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale tributaria asseritamente violata dalla CTR nel ritenere inutilizzabile la documentazione.
art. 25 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale tributaria asseritamente violata dalla CTR.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte richiama il termine per la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come disposizione che consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione del materiale documentale.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione del materiale documentale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita, ma deve rispettare il termine previsto dall'art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992.
- Se un documento è stato già depositato in primo grado, anche in modo irrituale o tardivo, esso resta acquisito al fascicolo d'ufficio e deve considerarsi ritualmente acquisito anche in appello, senza necessità di una nuova produzione.
- Il giudice d'appello non può dichiarare inutilizzabile la documentazione già inserita nel fascicolo di primo grado solo perché depositata oltre il termine, dovendo invece esaminarla ai fini della decisione nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10107/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_civile · 17 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10110/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_civile · 17 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10112/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_civile · 17 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10113/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_civile · 17 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10117/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_civile · 17 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10118/2025 del 17/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →