Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 19160 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva escluso dalla base imponibile IVA la cosiddetta "tassa marmi" riaddebitata dalla società ai clienti nell'ambito di servizi di trasporto di marmo. La questione centrale riguardava l'individuazione del soggetto passivo della tassa e la qualificazione del relativo pagamento: se effettuato dal trasportatore in nome e per conto del committente, poteva costituire un'anticipazione esclusa dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972; se invece effettuato in nome proprio, il relativo importo doveva essere valutato come componente del corrispettivo del servizio, tenendo conto della sua effettiva debenza secondo la legge e il contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibili gli altri due. Ha stabilito che il presupposto della tassa marmi non è l'estrazione o la proprietà del marmo, ma il trasporto del materiale oltre i confini del Comune di Carrara. Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la società avesse pagato la tassa in nome e per conto del committente, con regolare documentazione e spendita del potere rappresentativo, oppure in nome proprio. Nel primo caso l'importo poteva essere escluso dalla base imponibile IVA; nel secondo caso occorreva valutare se il costo riaddebitato fosse dovuto e se costituisse componente del corrispettivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 13, comma 1

    La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione.

    Rientrano nella base imponibile IVA i corrispettivi e gli oneri effettivamente dovuti dal cliente al prestatore. Restano esclusi gli importi non dovuti o privi di valido fondamento giuridico, come eventuali imposte illegittimamente traslate.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, comma 1, n. 3

    Non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

    L'esclusione opera soltanto quando il prestatore agisce in nome e per conto del cliente, mediante spendita del nome e del potere rappresentativo. Se agisce in nome proprio, il rimborso costituisce normalmente un componente della base imponibile IVA.

  • Legge 15 luglio 1911, n. 749, art. 1

    La tassa è dovuta sui marmi escavati nel territorio di Carrara e trasportati fuori di esso.

    Il fatto generatore della tassa è il superamento dei confini comunali mediante il trasporto del marmo; il soggetto passivo è colui nel cui nome il trasporto viene effettuato, indipendentemente dalla proprietà del marmo.

  • D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 2, comma 2-ter, convertito dalla Legge 25 marzo 1999, n. 75

    La tassa è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente alle attività del settore marmifero locale.

    La disposizione chiarisce l'ambito oggettivo della tassa, estendendolo ai marmi e ai loro derivati e collegandone la misura alle esigenze di spesa comunale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Termine di decadenza biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso.

    Il diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di tassa marmi è soggetto al termine decadenziale di due anni, salvo le specifiche eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza unionale.

  • Art. 23 del Trattato CEE e sentenza della Corte di giustizia 9 settembre 2004, Carbonati Apuani

    La tassa sui marmi costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione.

    La tassa è incompatibile con il diritto dell'Unione europea perché colpisce le merci trasportate oltre i confini comunali in ragione del loro movimento, anche quando la destinazione finale si trova nello stesso Stato membro.

Massime di principio

  • Per stabilire se una somma riaddebitata al cliente è esclusa dalla base imponibile IVA, non è sufficiente che sia qualificata come tassa o rimborso: occorre verificare concretamente se il prestatore ha agito in nome e per conto del cliente.
  • Le anticipazioni escluse dall'IVA richiedono sia la spendita del nome del committente sia una documentazione regolare e coerente con l'operazione.
  • Quando il prestatore paga un onere in nome proprio, anche se nell'interesse del cliente, il relativo riaddebito può costituire parte del corrispettivo del servizio e concorrere alla base imponibile IVA.
  • La legittimità del tributo e la sua inclusione nella base imponibile IVA sono questioni distinte: anche un tributo dichiarato illegittimo deve essere valutato in concreto quanto alla sua effettiva debenza e al modo in cui è stato addebitato.
  • In caso di cassazione con rinvio, la Corte non determina necessariamente in via definitiva l'imposta dovuta, ma indica al giudice di merito gli accertamenti fattuali e i criteri giuridici da applicare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.