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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35753/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna, che aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Bologna del 29 aprile 2025, riqualificando il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 518-duodecies c.p. come danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, n. 1, c.p. Il fatto consisteva nella distruzione di una scultura di ceramica esposta al pubblico presso una mostra a Palazzo Fava, a Bologna; la Corte d’appello aveva ritenuto che l’opera non appartenesse alla categoria dei beni culturali e che la querela fosse stata ritualmente presentata dal legale rappresentante della società che aveva in gestione l’opera e organizzato l’esposizione, rideterminando la pena in un anno di reclusione ed euro 500 di multa, dopo aver fissato la pena base in un anno e sei mesi di reclusione e applicato le attenuanti generiche. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione degli artt. 120 e 635 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il proprietario, presente al fatto e consapevole dell’accaduto e dell’autore, non aveva sporto querela e che la legittimazione del custode, asseritamente sussidiaria, non poteva sostituirsi a quella del proprietario. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione dell’art. 124 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l’omessa querela del proprietario integrasse una rinuncia tacita alla volontà punitiva. La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato: il querelante, quale legale rappresentante della società detentrice qualificata dell’opera e organizzatrice della mostra, aveva un’autonoma legittimazione a proporre querela, indipendente dalla presenza o dalla scelta del proprietario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e, comunque, non esaminabile perché la questione non era stata previamente dedotta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha giudicato manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il legittimo detentore del bene danneggiato, che ne abbia la disponibilità o ne ricavi un’utilità in forza di un rapporto di fatto non illecito o di un titolo giuridico, è autonomamente legittimato a presentare querela per danneggiamento; la presenza del proprietario e la sua mancata querela non escludono tale legittimazione. Il secondo motivo sulla rinuncia tacita del proprietario è stato assorbito in ragione dell’autonoma legittimazione del querelante e, inoltre, non poteva essere esaminato perché non era stato dedotto con l’atto di appello. È stata confermata la statuizione impugnata, compresa la pena di un anno di reclusione ed euro 500 di multa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.

    Il diritto di querela per il reato di danneggiamento spetta anche al legittimo detentore del bene danneggiato e cioè, come nel caso di specie, a colui che abbia solo un rapporto di fatto e di origine non illegale con la cosa danneggiata poiché la tutela accordata dall'art. 635 cod. pen. si riferisce non solo al proprietario ma anche a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, di quel bene abbia la disponibilità (sebbene non di sua proprietà), lo utilizzi o dal quale comunque ricavi un'utilità.

    La legittimazione a proporre querela per danneggiamento non è riservata al proprietario: spetta autonomamente anche al soggetto che abbia una disponibilità qualificata del bene, lo utilizzi o ne ricavi un’utilità.

  • art. 635 c.p.

    Il diritto di querela per il reato di danneggiamento spetta anche al legittimo detentore del bene danneggiato e cioè, come nel caso di specie, a colui che abbia solo un rapporto di fatto e di origine non illegale con la cosa danneggiata poiché la tutela accordata dall'art. 635 cod. pen. si riferisce non solo al proprietario ma anche a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, di quel bene abbia la disponibilità (sebbene non di sua proprietà), lo utilizzi o dal quale comunque ricavi un'utilità.

    La tutela penale del danneggiamento rileva anche rispetto all’interesse del detentore o utilizzatore legittimo del bene; il rapporto di disponibilità e l’utilità ricavata possono fondare l’autonoma legittimazione alla querela.

  • art. 124 c.p.

    Dalla affermata autonoma legittimazione di Maurizio Rigillo alla presentazione dell’atto di querela in quanto soggetto avente la disponibilità del bene danneggiato, discende l’assorbimento del secondo motivo di ricorso in punto di rinuncia tacita al diritto di querela da parte del proprietario del bene, peraltro non proponibile in questa sede perché non previamente dedotto con l’atto di appello e pertanto non sottoposto alla cognizione della Corte di merito.

    La questione della rinuncia tacita del proprietario non è decisiva quando un altro soggetto è autonomamente legittimato a querelare; inoltre, una questione non dedotta in appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    a lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondoquanto disposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    La decisione è stata trattata senza la presenza delle parti in assenza di rituale richiesta di trattazione orale, secondo la modalità indicata nel provvedimento.

Massime di principio

  • Per il delitto di danneggiamento, la legittimazione a proporre querela spetta non soltanto al proprietario, ma anche a chi abbia sul bene una disponibilità legittima, lo utilizzi o ne ricavi un’utilità; tale legittimazione è autonoma e non subordinata all’assenza o all’inerzia del proprietario.
  • La presenza del proprietario al momento del danneggiamento e la sua scelta di non presentare querela non escludono la legittimazione del detentore qualificato che abbia autonomamente titolo a proporla.
  • Una questione non previamente dedotta con l’atto di appello e non sottoposta alla cognizione del giudice di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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