Cassazione Penale, Ordinanza n. 06594/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse patitamente generico e versato in fatto, privo di specifica critica giuridica o del dedotto travisamento della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha solo ridotto la pena, confermando nel resto la condanna per tentato furto con strappo aggravato. Con l'unico motivo deduceva la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., nonché degli artt. 110, 56 e 624-bis c.p., ma la censura era costruita in modo generico e meramente fattuale, perché si limitava a proporre una diversa ricostruzione dell'accaduto sulla base di una lettura alternativa delle risultanze, senza allegare un effettivo travisamento della prova.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura sulla motivazione della sentenza impugnata, ma il motivo è stato ritenuto generico e non autosufficiente
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per contestare la motivazione della sentenza, ma senza specifiche doglianze idonee a superare la declaratoria di inammissibilità
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme penali asseritamente violate, ma senza sviluppo argomentativo idoneo
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al tentativo, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla fattispecie contestata di furto con strappo aggravato
base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza specificare vizi logici o giuridici della motivazione né allegare un concreto travisamento della prova, è inammissibile per genericità.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come ulteriore merito di appello per richiedere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- Quando l'inammissibilità dell'impugnazione derivi da colpa del ricorrente, la Corte può applicare la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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