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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18266/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Quarzati impugnava la confisca per equivalente di euro 1.999.635,54 disposta come prodotto del reato di riciclaggio. Deduceva: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 648‑quater c.p., sostenendo che la confisca avrebbe dovuto riguardare solo l'utile effettivamente conseguito dal riciclatore e non l'intero ammontare riciclato proveniente da reati commessi da altre società; (ii) omessa motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p., lamentando che il giudice non aveva indicato come fosse stato individuato il profitto spettante a Quarzati in presenza di altri concorrenti nel reato (in particolare Valentina Danieli), né aveva applicato il criterio residuale di ripartizione in parti uguali previsto dalle Sezioni Unite quando non è possibile determinare la quota di ciascun concorrente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto legittima la confisca: 1) ha confermato che, ai sensi e in linea con l'interpretazione sovranazionale e giurisprudenziale, l'oggetto della confisca ex art. 648‑quater c.p. può essere non solo il 'profitto' ma anche il 'prodotto' del reato di riciclaggio, comprendendo somme reinvestite o alterate nella titolarità tramite operazioni negoziali; pertanto la somma di euro 1.999.635,54 è stata considerata prodotto del reato e confiscabile; 2) ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, osservando che il GIP aveva previamente disposto il sequestro preventivo solo nei confronti di Quarzati avendo ritenuto che fosse l'unico soggetto con poteri decisionali nella società La Piramide, escludendo la misura rispetto ai coimputati; quindi il principio delle Sezioni Unite relativo alla ripartizione tra concorrenti non era applicabile nel caso concreto. Conseguentemente il ricorso è respinto e Quarzati è condannato alle spese come previsto dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648‑quater cod. pen.

    La Corte interpreta l'articolo includendo, oltre al 'profitto' direttamente conseguito, anche il 'prodotto' del reato di riciclaggio, ossia le masse patrimoniali oggetto delle successive fasi di reinvestimento o di modificazione nella titolarità, conformandosi ai parametri sovranazionali.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione per misure non concordate: la Corte ritiene che la motivazione sia stata sufficiente alla luce del provvedimento di sequestro preventivo adottato esclusivamente nei confronti di Quarzati e della correlata valutazione del GIP sui poteri decisionali.

  • Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 – 01

    Principio richiamato dal ricorrente secondo cui misure estranee all'accordo tra le parti sono impugnabili per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la richiamata esigenza inapplicabile o non realizzata nel caso perché il GIP aveva motivato la scelta di colpire solo Quarzati con il sequestro.

  • Sezioni Unite, 26/09/2024 (ric. Massini)

    sentenza delle Sezioni Unite del 26/09/2024, ric. Massini

    Principio generale secondo cui, in caso di concorso nel reato, la confisca deve riguardare ciascun concorrente limitatamente a quanto concretamente conseguito; se la quota non è individuabile, si può ricorrere alla ripartizione in parti uguali. La Corte ha ritenuto tale principio non applicabile in presenza di specifico sequestro solo nei confronti di uno dei concorrenti e di valutazione del GIP circa i poteri decisionali.

  • Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024 (B.)

    Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 – 01/02

    Giurisprudenza interna che conferma la possibilita' di includere nel concetto di 'prodotto' del reato anche i beni che, pur non modificati materialmente, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità a seguito di operazioni negoziali.

  • Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024 (Meliota)

    Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131 – 01

    Ulteriore pronuncia di supporto all'interpretazione estensiva della nozione di prodotto del reato ai fini dell'ablazione patrimoniale prevista dall'art. 648‑quater c.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina la condanna alle spese del ricorso; la Corte ha disposto la condanna di Quarzati al pagamento delle spese in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La confisca ex art. 648‑quater c.p. può colpire non solo l'utile effettivamente conseguito dal riciclatore (profitto) ma anche il 'prodotto' dell'attività di riciclaggio: somme reinvestite o beni la cui titolarità è stata alterata tramite operazioni negoziali.
  • L'interpretazione estensiva dell'art. 648‑quater trova fondamento nei parametri sovranazionali e nella giurisprudenza di legittimità che mira a sottrarre alla criminalità i risultati delle operazioni di ripulitura.
  • In presenza di concorso di più persone nel reato, il principio secondo cui la confisca va limitata alla quota concretamente conseguita dal singolo o, in mancanza di individuazione, ripartita equamente, trova applicazione salvo che il giudice abbia motivatamente disposto misure cautelari o ablative limitate a uno soltanto dei soggetti per ragioni concrete (es. ruolo decisionale esclusivo).
  • La censura per omessa motivazione è concreta ma non automatica: il giudice deve fornire ragioni sufficienti per l'individuazione del soggetto destinatario della confisca; tuttavia una precedente e motivata decisione di sequestro preventivo esclusivo nei confronti di un soggetto può integrare la motivazione richiesta.
  • Quando si valuti la misura ablativa è essenziale considerare il quadro probatorio relativo alla titolarità, ai poteri decisionali e al ruolo effettivo dei singoli soggetti nelle operazioni che hanno prodotto la massa patrimoniale oggetto di confisca.
  • Per chi si trovi in situazioni analoghe, è strategico: a) chiedere al giudice l'individuazione puntuale del profitto effettivamente conseguito dall'imputato; b) se la confisca colpisce somme derivate da attività di terzi, contestare l'estraneità al vantaggio effettivo; c) produrre elementi che dimostrino l'assenza di poteri decisionali o la diversa titolarità patrimoniale per escludere la misura nei propri confronti.

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