Cassazione Penale, Sentenza n. 31476/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per presunta tardività (deposito dell'appello il 24/01/2022 rispetto alla data di deposito della sentenza del Giudice di Pace il 24/12/2021). Primo motivo: violazione di legge rilevando che il termine per l'appello (30 giorni ex art. 585, lett. b) c.p.p.) scadeva il 23/01/2022, giorno festivo (domenica), con conseguente differimento al 24/01/2022, data in cui l'appello è stato effettivamente depositato. Secondo motivo: vizio di motivazione rispetto al rigetto del merito civile per mancata allegazione del danno subito; la ricorrente aveva comunque dedotto la relazione tra le parti e la condotta di spossessamento ascritta all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accolto il primo motivo: l'appello della parte civile era tempestivo perché il termine ultimo cadeva in giorno festivo e perciò si differiva al giorno successivo, data in cui l'appello era stato depositato. Ha condiviso anche il secondo motivo nella parte relativa al vizio di motivazione del Tribunale: il Tribunale non poteva affrontare il merito dopo aver pronunciato l'inammissibilità in rito, e la motivazione di merito risultava apodittica e inutiliter data. In conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al giudice civile di appello competente per valore ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
Norme richiamate
art. 585 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)
La Corte ha interpretato la norma sui termini di impugnazione nel senso che il termine di 30 giorni decorrente dal deposito della motivazione del Giudice di Pace si estende al giorno feriale successivo se il termine ultimo cade in giorno festivo (differimento ope legis).
Usata come base normativa per disporre il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore limitatamente agli effetti civili.
Norma penale relativa all'imputazione originaria (contestato a Di Canzio); citata come riferimento alla fattispecie oggetto del procedimento penale.
art. 173 idisp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per limitare la riproduzione dei motivi nella motivazione della sentenza di cassazione (obbligo di sintesi nella esposizione dei motivi).
Sez. 5, n. 21923 del 03/04/2013 (Pc/Esposito) Rv. 273191-01
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui una pronuncia di inammissibilità elimina il rapporto processuale e rende illegittimo che il giudice si pronunci sul merito.
Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017 (Marrongelli) Rv. 271703-01
Richiamata in analogia per confermare che, se l'appello è dichiarato inammissibile, il giudice non ha titolo per esaminare il merito e qualsiasi motivazione di merito è inutile.
Massime di principio
- Se il termine per impugnare scade in giorno festivo o in giorno in cui l'ufficio è chiuso, il termine si differisce al primo giorno successivo utile (differimento ope legis).
- La data effettiva di deposito dell'atto è determinante per la valutazione della tempestività: conservare e documentare la prova del deposito è essenziale.
- Se un giudice dichiara inammissibile un'impugnazione per ragioni di rito, non dovrebbe decidere anche nel merito; qualsiasi decisione di merito in presenza di inammissibilità è in genere inutiliter data e soggetta a cassazione.
- Quando si impugna in ordine agli effetti civili di una pronuncia penale, la parte civile deve comunque allegare gli elementi essenziali del danno; tuttavia, il giudice deve prima verificare la regolarità dell'impugnazione prima di entrare nel merito civile.
- In caso di annullamento limitato agli effetti civili, la causa viene di norma rinviata al giudice civile competente per valore per un nuovo esame degli aspetti risarcitori.
- I precedenti di legittimità sono utilizzabili per sostenere il principio che l'insussistenza del rapporto processuale (per inammissibilità) esclude la valutazione di merito da parte del giudice che ha pronunciato l'inammissibilità.
- Nelle impugnazioni, fare attenzione ai termini brevi previsti dal rito per evitare rischi di decadenza; se il termine scade in giorno non lavorativo fare valere immediatamente il differimento.
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