Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09753/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia trae origine da un’alluvione verificatasi il 25 ottobre 2007 in località Giampilieri Marina, a seguito della quale venivano lamentati danni a un immobile di proprietà di una persona fisica e danni patrimoniali all’impresa che operava nei locali. In primo grado il Tribunale di Messina, dopo consulenza tecnica d’ufficio sull’evento e sulle conseguenze, aveva condannato in solido Comune e ANAS al risarcimento dei danni riconosciuti alla proprietaria dell’immobile, mentre aveva rigettato la domanda della società per difetto di adeguata documentazione sulla tipologia ed entità dei pregiudizi subiti. In appello la proprietaria chiedeva una diversa quantificazione del danno e la società insisteva per una CTU contabile e per la liquidazione anche equitativa del danno, deducendo che la documentazione contabile era stata distrutta dall’alluvione e che, comunque, il danno era certo nell’an. La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello della proprietaria per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e rigettava quello della società, ritenendo che la CTU contabile sarebbe stata esplorativa e che mancasse la prova, anche indiziaria, del danno. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti deducevano, con un primo motivo, violazione degli artt. 1226, 2056 e 2697 c.c. per il mancato espletamento della CTU contabile e il mancato ricorso alla liquidazione equitativa; con un secondo motivo deducevano violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del maggiore importo maturato in corso di causa e sulla richiesta di rimessione in termini per produrre documentazione ulteriore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura riferita alla proprietaria dell’immobile, perché il capo della sentenza d’appello che aveva dichiarato inammissibile il relativo gravame non era stato specificamente impugnato ed era quindi coperto da giudicato. Quanto alla società, ha confermato che i giudici di merito avevano escluso il risarcimento per mancata prova dell’an debeatur, non solo del quantum, valorizzando l’assenza di una documentazione idonea a dimostrare tipologia ed entità dei danni e la genericità della documentazione prodotta; da ciò derivava la correttezza del rifiuto della CTU contabile, non potendo essa supplire all’onere probatorio della parte. È stato inoltre escluso che fosse stato omesso l’esame della domanda di risarcimento del maggiore importo e della rimessione in termini, poiché la Corte d’appello aveva implicitamente respinto tali richieste ritenendo tardiva e comunque irrilevante la documentazione depositata. La Corte ha quindi condannato le ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    "inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c."

    l’impugnazione deve contenere una parte argomentativa idonea a confutare specificamente le ragioni della decisione di primo grado; la mera doglianza sul mancato riconoscimento dell’ammontare dei danni non basta.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato, anche implicitamente, la richiesta processuale ritenendola tardiva e irrilevante.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa presuppone che il danno sia già certo nell’an, mentre può supplire solo all’impossibilità o estrema difficoltà di provarne il preciso ammontare.

  • art. 2056 c.c.

    nei fatti il richiamo alla norma non consente di derogare all’esigenza della prova del danno e al corretto riparto dell’onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    resta a carico del danneggiato l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del danno; la CTU non può essere usata per sostituire la carenza di prova della parte.

  • art. 348-ter c.p.c.

    gli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di merito, ove sorretti da doppia conforme, non sono sindacabili in cassazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    è richiamato quale disciplina del limite al sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto coperti da doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la soccombenza comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    costituisce il parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’impugnazione è inammissibile quando non contesta in modo specifico le rationes decidendi poste a base della decisione di primo grado, limitandosi a ribadire la richiesta di accoglimento della domanda o di una diversa quantificazione del danno.
  • La consulenza tecnica d’ufficio, anche contabile, non può essere disposta per supplire alla totale o sostanziale mancanza di prova documentale o indiziaria del fatto costitutivo del danno; non può trasformarsi in uno strumento esplorativo volto a ricostruire ex post ciò che la parte avrebbe dovuto provare.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la prova, o quantomeno l’incontestazione, dell’esistenza del danno; se manca la prova dell’an debeatur, il giudice non può ricorrere all’equità per colmare il deficit probatorio.
  • Quando la corte di merito accerta che la documentazione prodotta è tardiva o comunque irrilevante, la censura di omessa pronuncia è infondata se il rigetto della richiesta emerge implicitamente dalla motivazione complessiva.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, soprattutto quando le doglianze mirano a sostituire la ricostruzione fattuale del giudice di appello con una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.