Cassazione Penale, Ordinanza n. 22740/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riconoscendone la responsabilità per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma il ricorso non si è confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, in particolare quanto alle aggravanti del furto e alla configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale; inoltre le censure relative all'art. 707 c.p. non sono state in alcun modo sviluppate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché aspecifico e privo della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, richiamando il principio di legittimità secondo cui il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norme poste a fondamento della contestazione di furto, con richiamo alle aggravanti considerate dalla sentenza impugnata.
norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale, la cui configurabilità non è stata specificamente censurata dal ricorrente secondo la Corte.
norma contestata al capo C; le censure difensive su tale capo sono state ritenute del tutto non esplicitate.
implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a denunciare in modo generico violazione di legge o vizio di motivazione senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La censura deve essere correlata ai passaggi motivazionali decisivi della decisione di merito; in mancanza di tale correlazione il ricorso è aspecifico.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più capi o più profili di responsabilità, il ricorrente deve sviluppare censure autonome e intelligibili per ciascun punto che intende contestare.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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