Cassazione Penale, Ordinanza n. 12951/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'autore del fatto, sostenendo in sostanza che il riconoscimento operato dai giudici di merito fosse erroneo e che dovessero essere valorizzati diversamente alcuni dati fattuali, tra cui l'aspetto fisico ritratto in una fotografia documentale rispetto al momento del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano meri rilievi di fatto, estranei al proprio sindacato, e comunque manifestamente infondati alla luce degli elementi probatori richiamati dalla decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo investisse una ricostruzione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità e che, in ogni caso, la motivazione della Corte territoriale fosse logica e adeguata: il riconoscimento dell'imputato nei filmati di videosorveglianza, il rinvenimento della refurtiva presso l'abitazione della nonna dopo l'intervento degli operanti e l'irrilevanza della difformità tra la fotografia documentale e l'aspetto al momento del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua il titolo di reato per cui era stata confermata la condanna, cioè il furto in abitazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio né una diversa valutazione delle risultanze di fatto poste a base della decisione di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato su doglianze che si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione fattuale alternativa e più favorevole al ricorrente, se la sentenza impugnata ha offerto una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta.
- Ai fini dell'affermazione della responsabilità per furto in abitazione, possono assumere rilievo il riconoscimento dell'autore mediante immagini di videosorveglianza e il successivo rinvenimento della refurtiva in un luogo riconducibile all'imputato o al suo nucleo familiare, se tali elementi risultano concordanti e univoci.
- La divergenza tra l'aspetto fisico attuale dell'imputato e una fotografia documentale risalente nel tempo non è, da sola, idonea a scardinare un ragionamento probatorio fondato su elementi convergenti e attuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12867/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →