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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27247/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato aveva proposto incidente di esecuzione chiedendo, dopo la rideterminazione della pena complessiva per riconoscimento della continuazione e lo scomputo del presofferto, anche la sospensione dell'esecuzione dell'ordine emesso dal pubblico ministero. Il giudice dell'esecuzione aveva accolto solo la rideterminazione della pena e aveva negato la sospensione. Con il ricorso per cassazione si deduceva che, sottratti i sette mesi di presofferto, la pena da espiare sarebbe scesa sotto la soglia di quattro anni prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p., sicché la sospensione avrebbe dovuto essere disposta; si sosteneva inoltre che non ricorrevano cause ostative alla sospensione e che il provvedimento impugnato non aveva considerato la sospensione speciale per tossicodipendenti in programma di recupero ex art. 94 d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la verifica dei presupposti per la sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. va compiuta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'inizio dell'esecuzione, e non può essere riaperta perché, in un momento successivo, la pena residua scende sotto i quattro anni per effetto di una rideterminazione della pena intervenuta in executivis, come nel caso del riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. Quanto alla sospensione speciale per tossicodipendenti, ha ritenuto la doglianza inammissibile perché agli atti vi era solo un vecchio certificato del 2017, relativo a un disturbo da assunzione di cocaina, ma non una certificazione attuale di tossicodipendenza né la prova di un programma terapeutico in corso. È seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    la sospensione dell'esecuzione va valutata in relazione alla pena esistente al momento dell'inizio dell'esecuzione; la successiva riduzione della pena residua non riapre il termine o i presupposti per ottenere la sospensione

  • art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    richiamato nel quadro del precedente diniego della liberazione anticipata, senza che ciò incidesse sull'esito del ricorso

  • art. 671 cod. proc. pen.

    il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva può rideterminare la pena, ma non produce effetti sulla sospensione dell'ordine di esecuzione già emesso

  • art. 655, comma 1, cod. proc. pen.

    individuato come base del nuovo ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero competente dopo la decisione del giudice dell'esecuzione

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    la sospensione speciale per tossicodipendenti richiede la presenza agli atti di una certificazione attuale di tossicodipendenza e di un programma di recupero in corso

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    per la diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi

Massime di principio

  • La sospensione dell'esecuzione dell'ordine ex art. 656, comma 5, c.p.p. si verifica con riguardo alla pena risultante e alla situazione processuale esistenti al momento dell'inizio dell'esecuzione, non a sopravvenienze successive.
  • La rideterminazione della pena in fase esecutiva, anche per riconoscimento della continuazione, non determina di per sé l'annullamento dell'ordine di esecuzione né consente di riattivare una fase di sospensione già preclusa al momento della sua emissione.
  • Le doglianze sulla sospensione speciale per tossicodipendenti richiedono allegazioni e documentazione attuali e specifiche; un certificato risalente e non dimostrativo di un programma terapeutico in corso non è sufficiente.
  • In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando pretende di far derivare la sospensione dell'esecuzione da una riduzione successiva della pena che non incide sui presupposti originari della misura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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