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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27786/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello a molletta con lama pieghevole senza giustificato motivo. Con il primo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità, sostenendo che il coltello fosse strumentale all'attività di pesca e che la sua collocazione nel veicolo non bastasse a escluderne la destinazione lecita; con il secondo ha dedotto l'erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il terzo ha eccepito la prescrizione; con il quarto ha censurato il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, infondata l'eccezione di prescrizione alla luce della disciplina intertemporale dell'art. 159 c.p. e inammissibile la doglianza sulla pena perché meramente rivalutativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla responsabilità perché i giudici di merito avevano logicamente valorizzato la collocazione del coltello nell'immediata disponibilità del conducente, distinta dagli altri strumenti da pesca riposti nella cassetta, nonché la possibilità di punire la condotta anche a titolo di colpa. Ha escluso la particolare tenuità del fatto perché la Corte d'appello aveva effettuato una valutazione complessiva di modalità della condotta, gravità, abitualità, caratteristiche dell'oggetto, precedenti penali e pericolosità sociale. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, applicando la disciplina dell'art. 159 c.p. nella versione vigente ratione temporis, che prevedeva la sospensione del corso della prescrizione nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019, con conseguente maturazione del termine dopo la sentenza impugnata. Ha infine ritenuto non scrutinabile la censura sul trattamento sanzionatorio perché diretta a una rivalutazione di merito. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Integra la contravvenzione il porto fuori dall'abitazione di un oggetto atto ad offendere senza una ragione lecita specifica; il giustificato motivo sussiste solo se le esigenze dell'agente coincidono con regole comportamentali lecite, rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive, ai luoghi e alla funzione normale dell'oggetto.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la valutazione complessiva dei parametri normativi evidenzi modalità della condotta, gravità del fatto, abitualità del reo, caratteristiche dell'oggetto, precedenti e pericolosità sociale incompatibili con la non punibilità.

  • art. 159 c.p.

    Nel testo vigente ratione temporis, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, prevedeva la sospensione del corso della prescrizione; la disciplina si applica al fatto commesso nel periodo di vigenza e rende il termine maturabile oltre la data della sentenza impugnata.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione all'art. 159 c.p., applicabile ai fatti commessi nel periodo di vigenza della modifica.

  • legge n. 3 del 2019

    Ha successivamente abrogato la disciplina della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nella versione modificata dalla legge n. 103 del 2017.

  • art. 161-bis c.p.

    Richiamato come disposizione che ha segnato la definitiva abrogazione del precedente regime della prescrizione nel quadro delle modifiche intertemporali.

  • art. 62-bis c.p.

    Non è citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • Il "giustificato motivo" del porto di un oggetto potenzialmente offensivo richiede una correlazione concreta e verificabile tra l'esigenza dedotta e le modalità del porto; non è sufficiente un generico richiamo a un'attività lecita se la collocazione dell'oggetto ne rivela la pronta disponibilità all'uso.
  • Quando il giudice di merito valorizza in modo coerente la posizione dell'oggetto, le circostanze del controllo e la sua immediata disponibilità, la censura di legittimità non può risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • La particolare tenuità del fatto va esclusa solo dopo una valutazione complessiva degli indici normativi; è legittimo negarla considerando insieme modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo, abitualità, caratteristiche dell'oggetto, precedenti penali e pericolosità sociale.
  • In tema di prescrizione, occorre applicare la disciplina intertemporale vigente al tempo del fatto quando essa sia più favorevole, tenendo conto dei periodi di vigenza delle riforme succedutesi nel tempo.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione se sollecitano una rivalutazione di merito in assenza di vizi logico-giuridici della motivazione.
  • In presenza di ricorso manifestamente infondato o meramente rivalutativo, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, in assenza di assenza di colpa, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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