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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35948/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Nel corso dell'esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio omologato, il giudice delegato, su osservazioni del Comune e con recepimento del commissario giudiziale, ha modificato un precedente piano di riparto e il liquidatore giudiziale ha predisposto un nuovo provvedimento di riparto. La ricorrente ha impugnato il decreto del Tribunale che aveva rigettato i reclami avverso tali provvedimenti, sostenendo: 1) che il credito del Comune per IMU e COSAP non potesse essere qualificato come prededucibile, perché il pagamento di tali imposte non costituirebbe spesa conservativa dell'immobile, dovendo al più essere riconosciuto il privilegio generale di cui all'art. 2778 n. 20 c.c.; 2) che, in ambito concordatario, solo i crediti fiscali sorti anteriormente all'apertura della procedura, in quanto concorsuali, parteciperebbero al riparto, mentre quelli sorti successivamente non vi sarebbero ammessi. La Corte, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che il ricorso ex art. 111 Cost. era inammissibile, poiché il decreto impugnato, reso in sede di esecuzione del concordato, non aveva natura decisoria e definitiva su diritti soggettivi, ma integrava un atto di vigilanza e controllo interno alla procedura; inoltre, ha distinto la fattispecie dal riparto parziale fallimentare, richiamato dalla ricorrente, poiché nel concordato non opera la disciplina del riparto dell'attivo propria del fallimento, mancando una verifica dei crediti funzionale al concorso e dovendo le eventuali controversie sulla distribuzione essere devolute al giudice ordinario di cognizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, emesso in sede di esecuzione del concordato preventivo liquidatorio, fosse privo dei caratteri di decisorietà e definitività necessari per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., poiché attinente alla mera sorveglianza e al controllo della procedura. Ha inoltre precisato che la disciplina del riparto fallimentare non si applica automaticamente al concordato preventivo, in quanto in quest'ultimo manca una verifica dei crediti ai fini del concorso e le controversie sulla distribuzione delle somme ottenute dalla liquidazione dei beni devono essere rimesse al giudice ordinario di cognizione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è esperibile solo contro provvedimenti giurisdizionali aventi carattere decisorio e definitivo, idonei a incidere irrevocabilmente su diritti soggettivi.

  • art. 2770 c.c.

    È stata richiamata dalla ricorrente per contestare la prededucibilità del credito fiscale, ma la Corte non ha affrontato il merito della qualificazione sostanziale del credito per via dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2778 n. 20 c.c.

    È stata evocata dalla ricorrente quale sede del privilegio generale per i crediti fiscali, ma la Corte non è entrata nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 111 bis l.fall.

    È stata invocata come norma violata in tema di distribuzione e riparto, ma la Corte ha escluso l'ammissibilità del ricorso in relazione alla natura del provvedimento impugnato.

  • art. 111 ter l.fall.

    È stata invocata dalla ricorrente per sostenere i limiti dei crediti partecipanti al riparto, ma la Corte ha ritenuto non applicabile al caso la disciplina del riparto fallimentare.

  • art. 182 l.fall.

    La Corte ha richiamato la disciplina della cessione dei beni del debitore nel concordato, evidenziando che non rinvia alle norme sul riparto fallimentare.

  • art. 185 l.fall.

    La Corte ha richiamato la disciplina dell'esecuzione del concordato per affermare che essa non rinvia alle norme sul riparto dell'attivo del fallimento.

  • art. 176 l.fall.

    Nel concordato la ricognizione dei creditori vale solo ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza pregiudicare le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti.

  • art. 110 l.fall.

    La Corte ha osservato che la disciplina del concordato non richiama quella del riparto fallimentare prevista da questa norma.

  • art. 117 l.fall.

    La Corte ha osservato che la disciplina del concordato non richiama quella del riparto fallimentare prevista da questa norma.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti che decidano in modo definitivo su diritti soggettivi; restano esclusi gli atti di mera vigilanza o controllo interno alla procedura concorsuale.
  • Nel concordato preventivo, la disciplina del riparto fallimentare non si applica automaticamente: l'esecuzione del concordato e la cessione dei beni del debitore non comportano una verifica dei crediti funzionale al concorso analoga allo stato passivo del fallimento.
  • Le contestazioni sulla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni nel concordato devono essere devolute al giudice ordinario di cognizione, non essendo rimediabili con ricorso straordinario avverso il decreto reso in sede di reclamo.
  • La mera ricognizione dei creditori nel concordato ha funzione limitata al voto e al calcolo delle maggioranze e non produce un accertamento definitivo della sussistenza dei crediti ai fini della partecipazione al riparto.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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