Cassazione Penale, Sentenza n. 41289/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per ricettazione. Il ricorrente deduceva: 1) insufficiente prova della disponibilità del ciclomotore e della consapevolezza della provenienza furtiva; 2) errata applicazione/valutazione dell'art. 648, secondo comma, c.p. (richiesta di speciali attenuanti per il valore del bene); 3) errato diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. per esiguità del danno patrimoniale; 4) vizi nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato le prove: l'imputato fu sorpreso in possesso del ciclomotore (con targa rubata) all'interno di un edificio e non fornì spiegazioni attendibili sulla provenienza. La Cassazione ha richiamato il consolidato principio secondo cui l'assenza di una giustificazione attendibile sulla provenienza può costituire elemento indiziante del dolo di ricettazione. Ha poi confermato che l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p. non poteva essere riconosciuta atteso il valore non minimale del veicolo e la gravità del fatto (anche per l'apposizione della targa rubata), e che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. non si applica quando il danno non è di valore economicamente irrilevante. Inoltre ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'attenuante speciale prevista per taluni profili del reato di ricettazione non è automatica; va valutato il complesso degli elementi oggettivi e soggettivi, compresi i parametri di cui all'art. 133 c.p.; nel caso il valore del bene e l'aggravante della targa rubata hanno escluso l'applicabilità dell'attenuante.
La circostanza attenuante per il danno patrimoniale di lieve entità opera solo quando il danno immediato e diretto subito dalla vittima sia di valore pressoché irrilevante; qui il valore non è stato ritenuto tale, per cui l'attenuante è stata esclusa.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha considerato i fattori elencati dall'art. 133 c.p. nel valutare la gravità del fatto e nel diniego delle attenuanti, ritenendo congrua la pena inflitta.
art. 62-bis c.p. (richiamato nella giurisprudenza e nella modifica normativa)
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125
Dopo la modifica normativa non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente; occorrono elementi positivi che giustifichino il riconoscimento delle attenuanti generiche, assenti nel caso deciso.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende (qui fissata in €3.000).
Massime di principio
- La mera contestazione difensiva dell'assenza di prove non basta in Cassazione: la Corte valuta la congruità della motivazione dei giudici di merito e non riesamina i fatti.
- In casi di ricettazione, l'assenza di una spiegazione credibile della provenienza del bene può costituire elemento indiziario forte del dolo di ricettazione.
- L'attenuante speciale per il valore del bene ex art. 648, secondo comma, c.p., va valutata considerando tutte le componenti del fatto; il valore economico non è l'unico parametro rilevante.
- L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. richiede un danno patrimoniale pressoché irrilevante: se il bene ha valore non trascurabile, l'attenuante viene esclusa.
- Dopo le modifiche normative, per riconoscere le attenuanti generiche non è sufficiente l'inesistenza di precedenti: servono elementi positivi che giustifichino la diminuzione della pena.
- La proposizione di ricorso in cassazione infondato può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle Ammende) se la Corte dichiara l'inammissibilità.
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