Cassazione Civile, Ordinanza n. 08863/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto pubblico stipulato per la realizzazione di opere viarie e di urbanizzazione. Dopo l’insorgenza di contestazioni sull’esecuzione dei lavori, l’impresa attivava l’arbitrato previsto dal contratto e dal capitolato speciale; il collegio arbitrale, dopo c.t.u., accoglieva solo in parte le domande dell’appaltatrice e condannava il Comune al pagamento di varie somme, oltre interessi. Il Comune impugnava il lodo per nullità davanti alla Corte d’appello, che respingeva l’impugnazione. In cassazione il Comune proponeva sei motivi: 1) riproponeva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 241 d.lgs. 163/2006, sostenendo che la delega non consentisse di disciplinare l’arbitrato nelle controversie di appalto pubblico e, quindi, che fosse nulla la composizione del collegio arbitrale; 2) sosteneva che la clausola compromissoria avrebbe dovuto essere qualificata come arbitrato irrituale e non rituale, con conseguente nullità del lodo; 3) deduceva che l’atto successivo di "conferma dei quesiti" avrebbe dovuto essere letto come nuova domanda di arbitrato, con rinuncia alla precedente e alla nomina dell’arbitro; 4) contestava il riconoscimento delle spese generali come danno da anomalo andamento dei lavori, lamentando carenza di prova e violazione delle norme sul risarcimento e sulla prova; 5) censurava la decisione in punto di variante progettuale, sostenendo che la Corte avesse male valutato la c.t.u. e i giorni di ritardo nell’approvazione della variante; 6) contestava la decorrenza degli interessi moratori, assumendo che l’impresa non avesse accettato l’offerta di pagamento formulata dal Comune, con conseguente esclusione della mora. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo infondato nel merito, affermando che la delega legislativa era stata esercitata coerentemente e che l’art. 241 del d.lgs. 163/2006 si inseriva nel preesistente quadro normativo sull’arbitrato negli appalti pubblici. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, perché miravano a una nuova interpretazione degli atti di autonomia privata o del materiale istruttorio, oppure erano privi di autosufficienza e non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del Comune alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso del Comune. Ha escluso la fondatezza della censura di incostituzionalità relativa all’art. 241 d.lgs. 163/2006, ritenendo che la delega contenuta nella legge n. 62/2005 consentisse il coordinamento e la compilazione della disciplina sugli appalti pubblici, comprensiva delle regole sull’arbitrato già esistenti; ha poi dichiarato inammissibili gli altri cinque motivi, perché diretti a sollecitare un diverso apprezzamento del merito, privi di specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati, non autosufficienti o non confrontati con la ratio della decisione impugnata. È stata confermata, dunque, la decisione che aveva mantenuto fermo il lodo arbitrale favorevole solo in parte all’appaltatrice. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi di ricorso per cassazione devono denunciare specifiche violazioni di legge o vizi processuali e, quando censurano l’interpretazione degli atti o della motivazione, devono confrontarsi con la ratio decidendi e rispettare il principio di autosufficienza.
Il ricorso deve contenere argomentazioni specifiche e la trascrizione o quantomeno la puntuale riproduzione degli atti processuali rilevanti; la mera riproposizione di tesi già esaminate non è sufficiente.
La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile se non indica specificamente l’errore logico-giuridico della decisione impugnata.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno o viceversa, non per contestare l’apprezzamento di merito.
Il motivo che mira a riqualificare la clausola compromissoria e la natura dell’arbitrato è inammissibile se non denuncia la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale.
La nomina o conferma degli arbitri e gli atti prodromici alla procedura arbitrale devono essere oggetto di specifica censura e di puntuale ricostruzione processuale.
Le questioni concernenti la validità del lodo e della procedura arbitrale devono essere dedotte con motivi specifici e autosufficienti.
primo comma, nn. 2 e 4; terzo comma
Le ipotesi di nullità del lodo richiedono la dimostrazione di effettive violazioni processuali o di ultrapetizione, non essendo sufficiente la mera diversa lettura degli atti o delle prove.
art. 241 d.lgs. 163/2006
La disciplina dell’arbitrato negli appalti pubblici è stata ritenuta coerente con la legge delega e con il pregresso quadro normativo.
art. 242 d.lgs. 163/2006
Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina degli appalti pubblici.
art. 243 d.lgs. 163/2006
Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina degli appalti pubblici.
art. 25 L. 18 aprile 2005, n. 62
La delega consentiva la compilazione di un testo unico e il coordinamento della disciplina vigente nelle procedure di appalto, senza eccedere i criteri direttivi.
art. 32 L. 11 febbraio 1994, n. 109
Costituiva una delle disposizioni pregresse che già disciplinavano il ricorso all’arbitrato negli appalti pubblici.
art. 150 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Costituiva una delle disposizioni pregresse che già disciplinavano il ricorso all’arbitrato negli appalti pubblici.
art. 12 d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190
Costituiva una delle disposizioni pregresse che già disciplinavano il ricorso all’arbitrato negli appalti pubblici.
art. 30 d.m. 19 aprile 2000, n. 145
Richiamato quale base per gli interessi applicati dal collegio arbitrale.
art. 25 d.m. 19 aprile 2000, n. 145
Le spese generali dell’appaltatore, in caso di sospensione illegittima o andamento anomalo dei lavori causato dalla stazione appaltante, sono considerate danno emergente per la mancata remunerazione della frazione di prezzo corrispondente.
Il pregiudizio da mancata copertura delle spese generali viene ricondotto al danno emergente conseguente al fatto dell’amministrazione appaltante.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulle presunzioni, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulle presunzioni, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla prova del danno, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 132 d.lgs. 163/2006
Richiamato nella censura sulla variante progettuale e sui lavori pubblici.
art. 24 d.m. 19 aprile 2000, n. 145
Richiamato nella censura sulla variante progettuale e sulla disciplina dell’appalto.
Richiamato nella censura sugli effetti della mancata accettazione dell’offerta di pagamento e sulla mora.
Richiamato nella censura sugli interessi moratori dovuti in caso di ritardo nel pagamento.
Richiamato nella censura sugli interessi e sulla loro decorrenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 76 Cost.
La Corte esclude che la disciplina censurata eccedesse la delega legislativa conferita al Governo.
Massime di principio
- La questione di legittimità costituzionale di una norma delegata è infondata quando il testo emanato costituisce sviluppo coerente della delega e coordinamento di disposizioni già vigenti, senza introdurre innovazioni estranee alla ratio della legge delegante.
- In sede di legittimità, l’interpretazione della clausola compromissoria e degli atti di autonomia privata non può essere sostituita a quella del giudice di merito se la censura non indica specificamente i canoni ermeneutici violati e non evidenzia una motivazione logicamente incompatibile.
- La censura che miri a riqualificare la natura dell’arbitrato o a contestare la validità del lodo è inammissibile quando si risolve in una diversa lettura del contenuto degli atti, anziché nella denuncia di una vera violazione di legge processuale o sostanziale.
- Le doglianze sulla quantificazione del danno e sull’apprezzamento della consulenza tecnica non sono ammissibili se non confrontano la ratio decidendi della sentenza impugnata e non dimostrano in che modo il ragionamento del giudice sia giuridicamente errato.
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere autosufficiente: la parte che invoca errori relativi ad atti processuali, eccezioni o domande formulate nei gradi di merito deve trascriverne o riassumerne i passaggi essenziali, altrimenti la censura è inammissibile.
- Nell’appalto pubblico, le spese generali dell’impresa, quando il normale andamento dei lavori sia impedito da fatto della stazione appaltante, possono essere trattate come danno emergente per la mancata remunerazione della quota di prezzo corrispondente.
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