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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21368/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società assicuratrice, quale creditrice di un importo ingente accertato da precedente sentenza, aveva agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro un atto notarile con cui il debitore aveva trasferito a una società terza la nuda proprietà di un immobile e la piena proprietà di un altro, nell'ambito di un'operazione negoziale atipica comprensiva di obblighi di assistenza e mantenimento. Il tribunale aveva respinto la domanda per ritenuta insussistenza della scientia damni del terzo acquirente, pur riconoscendo il pregiudizio per la garanzia patrimoniale e il consilium fraudis del debitore. La corte d'appello aveva invece accolto la revocatoria, ravvisando, anche tramite presunzioni, la consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente e dichiarando l'inefficacia dell'atto nei confronti della creditrice. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2740 c.c. e 41, 42 Cost., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente negato la meritevolezza dell'operazione e confuso causa del contratto e motivi soggettivi, trascurando la finalità di assistenza a soggetto disabile e la legittimità dell'autonomia negoziale; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., assumendo che l'onere di provare l'eventus damni fosse stato invertito a suo carico e che il patrimonio residuo fosse capiente, anche per via dell'usufrutto conservato sui beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha confermato che nella revocatoria ordinaria la scientia damni del terzo può essere provata anche per presunzioni, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, e che l'apprezzamento di tali indizi spetta al giudice di merito; ha inoltre condiviso la valutazione della corte territoriale sulla mancanza di una causa meritevole e sulla finalità elusiva dell'atto. Quanto al secondo, ha ribadito che il creditore deve provare l'eventus damni, ma il debitore deve dimostrare la capienza del patrimonio residuo come fatto impeditivo; nel caso concreto, è stata confermata la valutazione di insufficienza del patrimonio residuo e l'irrilevanza dell'usufrutto, perché non idoneo da solo a neutralizzare il pregiudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria richiede la prova del pregiudizio alle ragioni del creditore e, verso il terzo, della consapevolezza del pregiudizio; tale consapevolezza può essere dimostrata anche per presunzioni.

  • art. 2740 c.c.

    La responsabilità patrimoniale generica del debitore resta criterio di bilanciamento rispetto all'autonomia negoziale, e gli atti che la comprimono in funzione elusiva possono essere inefficaci verso il creditore.

  • art. 1322, comma 2, c.c.

    L'autonomia contrattuale incontra il limite della meritevolezza degli interessi perseguiti, che nel caso concreto è stata esclusa dalla corte di merito.

  • art. 2645-ter c.c.

    È richiamato dal ricorrente come esempio di vincoli atipici trascrivibili a tutela di interessi meritevoli, ma la Corte non ne trae una regola diversa rispetto alla revocatoria.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; anche un solo indizio può bastare se dotato di adeguata forza dimostrativa.

  • art. 2697 c.c.

    In revocatoria, l'eventus damni va provato dal creditore, mentre la capienza del patrimonio residuo integra un fatto impeditivo che deve essere dimostrato dal debitore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È la norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente può essere provata per presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, e la valutazione della loro idoneità è riservata al giudice di merito.
  • L'atto dispositivo del debitore può essere dichiarato inefficace verso il creditore quando, per struttura economica, tempistica e contesto negoziale, risulti idoneo a depauperare in modo rilevante la garanzia patrimoniale e presenti caratteri di sostanziale elusività.
  • In tema di revocatoria, l'onere di provare l'eventus damni grava sul creditore, ma la dimostrazione della sufficienza del patrimonio residuo del debitore integra un fatto impeditivo e compete a quest'ultimo.
  • La sola permanenza di un diritto reale limitato, come l'usufrutto, non esclude automaticamente l'eventus damni se, nel concreto, non assicura una reale e adeguata aggredibilità patrimoniale capace di neutralizzare il pregiudizio.
  • Le censure di legittimità non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario o delle risultanze di fatto, salvo i limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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