Cassazione Penale, Sentenza n. 28676/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per violenza privata continuata (art. 610 c.p.) contestando: 1) travisamento delle prove e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'episodio a) (parcheggio dell'autovettura che avrebbe impedito per molte ore i lavori), sostenendo di non essere stato avvertito della necessità di liberare il posto e di aver spostato il veicolo appena possibile; 2) analogo vizio motivazionale e dedotta insufficienza del fatto per integrare violenza privata quanto all'episodio b) (passaggio a tutta velocità dopo aver rimosso la segnaletica, con rischio per un operaio), ritenendo il passaggio di pochi secondi non idoneo a costringere o impedire i lavori; 3) mancata verifica della responsabilità penale ex art. 610 c.p. per il fatto b); 4) travisamento delle prove quanto all'episodio c) (disturbo durante uno scavo per presunte tubature storiche) e 5) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche e richiesta di declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure circa il travisamento delle prove, osservando che il ricorrente aveva prodotto solo citazioni parziali di deposizioni senza confrontarsi con la motivazione d'insieme e senza indicare specificamente le prove decisive presumevano travisate. La Corte ha confermato che: il parcheggio ostativo (episodio a) e la scarsa reattività del ricorrente erano idonei a costituire violenza privata; il passaggio rapido dopo avere divelto la delimitazione del cantiere (episodio b) e le minacce/condotte di intralcio durante lo scavo (episodio c) integrano comportamenti coattivi tali da interrompere o impedire i lavori; il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato in presenza di pervicacia e pericolo alla incolumità dell'operaio. La Corte ha altresì ricordato la giurisprudenza che amplia il concetto di "violenza" per il reato di cui all'art. 610 c.p. L'inammissibilità del ricorso ha impedito di dichiarare la prescrizione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese liquidate per la parte civile (Euro 3.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
La Corte interpreta la nozione di "violenza" in senso ampio: atti idonei a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, comprendendo l'ostruzione al lavoro (omissione di spostare un veicolo, divellimento della segnaletica, passaggio pericoloso, minacce di intralcio allo scavo) quando tali atti concretano un'imposizione o costrizione tale da interrompere o impedire l'attività.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (vizi della motivazione)
Per censurare la motivazione in Cassazione non è sufficiente una lettura alternativa o citazioni parziali delle prove: il ricorrente deve indicare in modo preciso quali elementi probatori sarebbero stati travisati e dimostrare la decisività del travisamento. La cumulazione generica di vizi della motivazione è sanzionata come aspecificità e può rendere il ricorso inammissibile.
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ammissibile se il giudice individua e motiva su alcuni elementi decisivi (es. pervicacia della condotta, pericolo per l'incolumità altrui); non è obbligatorio valutare tutti gli elementi favorevoli evocati dalla difesa.
art. 616 cod. proc. pen. e L. 23 giugno 2017, n. 103 (spese e sanzioni per ricorso inammissibile)
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, secondo le modifiche normative, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la parte risulta in colpa per l'inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non è efficace basarsi su brani parziali di deposizioni: le censure sulla motivazione devono indicare con precisione quali elementi decisivi siano stati travisati o omessi.
- Il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) può integrarsi anche con condotte che, pur non consistendo in violenza fisica tradizionale, costringono l'altra parte a interrompere o subire impedimenti concreti all'esercizio della propria attività (es. ostruzione con veicolo, rimozione di segnaletica, minacce di intralcio).
- La prova della consapevolezza e della volontà ostruzionistica può emergere dal contesto complessivo (segnaletica, richieste ripetute di spostare il veicolo, reazioni del prevenuto) e non dev'essere limitata all'interpretazione isolata di singole testimonianze.
- Per dimostrare l'insussistenza del reato (o richiedere attenuanti) è utile produrre e indicare elementi oggettivi e temporali che contrastino la ricostruzione d'insieme operata dal giudice (es. prove che dimostrino l'assenza di avvisi, tempestività effettiva nello spostare il veicolo, mancata interruzione causata dal gesto).
- Il diniego delle circostanze attenuanti può essere ritenuto legittimo se il giudice si fonda su indici decisivi (pervicacia, pericolo per terzi); la difesa deve quindi controargomentare specificamente tali indici.
- Se il ricorso di cassazione è dichiarato inammissibile per vizi formali o di aspecificità, ciò comporta generalmente condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; una strategia difensiva deve quindi curare la forma e la specificità delle censure in sede di legittimità.
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