Cassazione Civile, Ordinanza n. 06276/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due contribuenti avevano presentato una dichiarazione DOCFA proponendo una nuova rendita catastale per un appartamento sito in Roma, sulla base della diversa distribuzione interna degli spazi. L’amministrazione notificava un avviso di accertamento catastale rettificando la rendita e attribuendo all’unità la categoria A/1 e la classe 2. I proprietari impugnavano l’atto sostenendo la carenza di motivazione, la violazione dell’art. 7 della L. 212/2002 e l’arbitrarietà della rettifica. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella perizia tecnica di parte, che avrebbe dimostrato l’assenza dei requisiti della categoria A/1; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle deduzioni relative alla mancanza delle caratteristiche di abitazione signorile e di lusso; 3) violazione del d.P.R. 138/1998 e del d.P.R. 1142/1949, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato elementi insufficienti e, comunque, non idonei a giustificare la classificazione A/1, anche alla luce dei parametri del d.m. 2 agosto 1969 sulle abitazioni di lusso.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la perizia di parte e le deduzioni difensive non costituiscono "fatto" ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e perché non vi era stata omessa pronuncia: la Corte territoriale aveva invece esaminato e rigettato la questione, descrivendo analiticamente l’immobile e valorizzando anche la documentazione planimetrica. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato e, per alcuni profili, inammissibile, poiché la classificazione catastale A/1 dipende da una valutazione complessiva delle caratteristiche intrinseche del bene, della zona di ubicazione, delle rifiniture e dei servizi, e non può essere contestata in cassazione chiedendo una nuova valutazione di merito. La Corte ha inoltre ribadito l’autonomia tra la nozione catastale di abitazione "signorile" e la nozione fiscale di abitazione "di lusso" ex d.m. 2 agosto 1969. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con aggiunta dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
la dedotta omessa pronuncia è configurabile solo in caso di totale mancata decisione su una domanda o eccezione, non su mere allegazioni difensive
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di perizie stragiudiziali o argomentazioni difensive
impone al giudice di pronunciarsi su domande ed eccezioni, non su ogni singola allegazione
è sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione
richiamato per definire il "fatto" storico rilevante ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 8, comma primo, r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652
categoria e classe catastali vanno attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliare
art. 2 l. 30 dicembre 1989, n. 427
ha sostituito il testo dell’art. 8 del r.d.l. n. 652/1939 nella parte richiamata sulla classificazione catastale
art. 6, comma 1, d.P.R. n. 1142/1949
le categorie e classi catastali sono definite in relazione alle caratteristiche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell’immobile
art. 61, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949
richiamato insieme alle norme sulla classificazione catastale per fondare la rilevanza delle caratteristiche dell’immobile
art. 9 d.P.R. n. 1142/1949
il quadro di qualificazione e classificazione è definito per zona censuaria e contiene le unità tipo per ciascuna classe
art. 7 l. 27 luglio 2002, n. 212
era invocato dai ricorrenti come norma asseritamente violata per difetto di motivazione dell’atto
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla classificazione catastale
d.m. 2 agosto 1969
non è parametro per il classamento catastale, ma disciplina la nozione di immobile di lusso ai fini dell’accesso ad agevolazioni fiscali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. il "fatto" omesso deve essere un fatto storico, principale o secondario, e non una perizia, una tesi difensiva o un elemento istruttorio considerato solo come argomento di prova.
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la totale mancanza di decisione su una domanda o eccezione; non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione in modo espresso o implicito.
- In tema di classamento catastale, la qualificazione di un immobile dipende da una valutazione complessiva delle caratteristiche intrinseche, della zona, delle rifiniture e dei servizi, rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- La nozione catastale di abitazione "signorile" è autonoma rispetto alla nozione di abitazione "di lusso" prevista dal d.m. 2 agosto 1969: quest’ultimo non costituisce parametro diretto per determinare la categoria catastale A/1.
- Non è ammissibile in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione delle caratteristiche concrete dell’immobile sotto il profilo estimativo e classificatorio, quando la sentenza impugnata abbia già motivato sulla base di elementi fattuali e tecnici ritenuti pertinenti.
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