Cassazione Civile, Ordinanza n. 32938/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione negoziale immobiliare: un preliminare di permuta del 1988, un contratto definitivo di vendita del suolo edificatorio dell'8 luglio 1991 e un preliminare di vendita del 16 luglio 1991 avente ad oggetto porzioni del fabbricato da edificare. La Corte d'appello aveva ritenuto collegati i negozi e, dopo aver dichiarato la risoluzione del preliminare del 16 luglio 1991 per inadempimento del promittente venditore, aveva riconosciuto ai promissari acquirenti un risarcimento di Euro 200.000, oltre accessori, e aveva anche dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di successivi atti dispositivi. I ricorrenti in cassazione hanno censurato: 1) la sussistenza del danno e la prova del pregiudizio, sostenendo che alcuni intimati non avessero partecipato all'operazione di permuta né sostenuto esborsi; 2) la quantificazione del danno in Euro 200.000, deducendo che il valore fosse stato ricavato in modo erroneo e senza adeguata prova, mentre il dato era contestato e andava eventualmente verificato con consulenza tecnica; 3) la condanna solidale al risarcimento in favore di più creditori, sostenendo che non fosse configurabile solidarietà attiva tra i promissari acquirenti, trattandosi di posizioni e danni distinti (nuda proprietà e usufrutto).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo il primo in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, e il secondo del tutto inammissibile perché diretto, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito sulla sussistenza e sulla quantificazione del danno. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la solidarietà attiva tra più creditori non si presume e richiede un titolo negoziale espresso; nel caso concreto, ciascun promissario acquirente aveva subito un danno autonomo e parziale, relativo al mancato acquisto della propria quota di utilità (usufrutto o nuda proprietà), sicché la condanna solidale non era corretta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato per escludere che i ricorrenti abbiano prospettato un vero errore sul riparto dell'onere della prova; le censure tendevano piuttosto a una rivalutazione del fatto.
Viene richiamato in relazione alla risoluzione per inadempimento e alle conseguenze risarcitorie derivanti dal mancato adempimento del preliminare.
Serve come parametro per la risarcibilità del danno conseguente all'inadempimento e per contestare la liquidazione del pregiudizio patrimoniale.
È evocato dai ricorrenti per sostenere un'erronea valutazione del materiale probatorio; la Corte reputa la censura inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito.
È richiamato dai ricorrenti per contestare la solidarietà; la Corte chiarisce tuttavia che il tema rilevante è la solidarietà attiva tra creditori, non presunta.
È richiamato nel motivo sulla solidarietà, ma la Corte esclude la configurabilità di una prestazione unitaria solidale in assenza di titolo espresso.
È citato come indice del fatto che, nelle obbligazioni solidali, le eccezioni personali non sono opponibili in modo indiscriminato; ciò conferma che la solidarietà attiva ha effetti significativi e non può essere desunta implicitamente.
È richiamato per la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal debitore, nei confronti di uno dei creditori danneggiati.
È menzionato per la domanda originaria di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, poi non accolta dal giudice di primo grado.
È il parametro formale dei motivi di ricorso, fondati su asserite violazioni e false applicazioni di legge.
È richiamato per escludere che ricorressero i presupposti di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza in rapporto ai precedenti di legittimità.
È richiamato per affermare che il ricorso conteneva sufficiente specificità nell'indicazione dei punti della motivazione censurati.
È indicato come base del procedimento camerale in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione, la censura formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Ai fini del risarcimento da inadempimento di un preliminare, il danno può consistere nel mancato conseguimento del bene o del diritto promesso, purché il giudice di merito lo ricostruisca come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e ne dia congrua motivazione.
- La quantificazione del danno patrimoniale rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito quando sia sorretta da un percorso argomentativo logicamente coerente; non può essere sovvertita in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
- La solidarietà attiva tra più creditori non si presume: richiede un titolo negoziale o una previsione espressa che attribuisca ai creditori il diritto di pretendere ciascuno l'intera prestazione.
- Quando più soggetti sono titolari di posizioni distinte e ciascuno subisce un pregiudizio autonomo, il danno va accertato e liquidato separatamente, anche se deriva da un unico contesto negoziale o da una medesima sequenza di fatti.
- La contestazione della solidarietà può essere proposta anche dal debitore, perché l'assetto della pluralità creditoria incide sul contenuto delle eccezioni opponibili e sulla corretta determinazione dell'obbligazione.
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