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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21134/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare custodiale irrogata dal G.I.P. per i reati di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. (come organizzatore/promotore della confederazione di 'ndrangheta) e di tentata estorsione aggravata. Denuncia: 1) violazione di legge per mancata autonoma valutazione e motivazione del Tribunale del riesame, che si sarebbe limitato a richiamare l'ordinanza del G.I.P. e la richiesta del P.M.; 2) vizio di motivazione e carenza delle esigenze cautelari: si contesta l'uso di dichiarazioni di collaboratori riferite a fatti remoti (es. omicidio 2000), la mancata valutazione delle contraddizioni nelle dichiarazioni stesse (es. programmato omicidio del ricorrente), la mancata prova della persistenza di rapporti stabili con l'associazione nonostante la detenzione dal 2018 e l'assenza di elementi che dimostrino un effettivo apporto causale rispetto al capo 48 (tentata estorsione).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittimo il ricorso alla motivazione "per relationem" del Tribunale del riesame in presenza di una ampia e puntuale ordinanza genetica e di un consistente materiale indiziario. Ha valorizzato le dichiarazioni convergenti dei collaboratori, le risultanze intercettative, la descrizione della struttura e dei ruoli nella confederazione (compresa la cosca Lanzino-Ruà-Patitucci e il gruppo Abbruzzese), il rito di affiliazione e le prove relative alla telefonata estorsiva con chiaro tenore intimidatorio. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza e la pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 48/2015) sull'interpretazione delle presunzioni cautelari, confermando la possibile misura carceraria per chi risulti pienamente inserito nell'associazione mafiosa. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La norma è interpretata nella linea giurisprudenziale che giustifica misure cautelari nei confronti di soggetti pienamente inseriti in una associazione mafiosa; il ruolo apicale rafforza la sussistenza delle esigenze cautelari

  • art. 292 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che l'obbligo di autonoma motivazione dei gravi indizi riguarda il giudice che emette la misura "inaudita altera parte"; il Tribunale del riesame può legittimamente motivare per relationem richiamando l'ordinanza genetica quando questa sia puntuale

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione delle misure cautelari, senza determinazione di un vizio specifico nel caso concreto

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte conferma che, pur esistendo presunzioni rilevanti in materia cautelare per i reati di associazione mafiosa, non ci si limita alla presunzione ma si valuta la mancanza di prova dell'assenza delle esigenze cautelari; per soggetti "inseriti a pieno titolo" la custodia carceraria è legittima

  • art. 273, comma 3 cod. proc. pen. (censura costituzionale)

    sentenza Corte Costituzionale n. 48/2015

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale solo della parte della norma che prevedeva una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per il concorrente esterno; resta invece legittima la possibilità di custodia per chi è pienamente inserito nell'associazione

Massime di principio

  • Il Tribunale del riesame può legittimamente utilizzare la motivazione per relationem quando sussiste una ordinanza genetica ampia e dettagliata; non è sempre necessaria una nuova autonoma ricostruzione ex novo
  • Le censure generiche sulla motivazione o sulle esigenze cautelari sono inammissibili: la difesa deve indicare specifici vizi, contraddizioni o carenze motivazionali rilevanti e puntuali
  • La rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia aumenta se sono numerose e convergenti e se integrate da riscontri (intercettazioni, riti di affiliazione, prove materiali)
  • Il semplice decorso del tempo o la detenzione del soggetto non eliminano automaticamente le esigenze cautelari, soprattutto per soggetti con ruolo apicale in associazioni mafiose stabili e pervase come la 'ndrangheta
  • Per contrastare la presunzione di necessità della custodia cautelare, la difesa deve produrre elementi di fatto idonei a dimostrare un effettivo e dimostrabile allontanamento dall'organizzazione o l'assenza di collegamenti attuali
  • La pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 48/2015) esclude la presunzione assoluta solo per il concorrente esterno; per i soggetti "inseriti a pieno titolo" resta possibile la custodia carceraria

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