Cassazione Penale, Sentenza n. 9958/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis (locale di Natile di Careri) sostenendo: 1) insufficienza e vizio di motivazione nella valutazione degli indici di partecipazione al sodalizio (si sarebbe fondato su sporadiche e datate presenze a riti di affiliazione e funerali, senza reati-fine o manifestazioni esteriori di apporto); 2) illegittima applicazione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis per insufficiente prova della consapevolezza della natura armata dell'associazione (si sarebbe fatto ricorso a condanne di terzi e a mere propalazioni); 3) errore nell'estendere la permanenza della partecipazione oltre il 2001 fino al 2009, con conseguente applicazione di una cornice edittale più grave entrata in vigore nel 2008, in violazione dell'art. 2 c.p. e del principio di irretroattività favorevole; 4) mancato riconoscimento del prevalere delle attenuanti generiche sull'aggravante, nonostante l'inattività del ricorrente e la sua età avanzata.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito che avevano individuato indici idonei a dimostrare l'intraneità stabile del ricorrente: attribuzione di una dote interna (qualificazione gerarchica), intercettazioni dell'incontro del 17/12/1997 che mostrano potere di influenza, partecipazione a una riunione di "riabilitazione" del 9/12/2007, presenze a funerali ritenute espressive del vincolo associativo, e il ritrovamento in casa di fotocopie dei verbali del collaboratore Varacalli nel 2009 quale indice della persistenza dei legami. Ha inoltre ritenuto provata la consapevolezza della natura armata del sodalizio sulla base di elementi contestuali e individualizzanti (condanna del fratello per possesso d'arma, contesto degli omicidi, dichiarazioni di Varacalli, materiale relativo a fatti di sangue). Quanto alla durata della partecipazione, la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno legittimamente fissato la cessazione della permanenza "quantomeno sino al 3/1/2009" e quindi applicato la normativa penale vigente a quella data (riforma 2008), ritenuta più favorevole rispetto a successivi cambiamenti. Ha infine escluso il vizio nel mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il verdetto di merito è confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen., commi 1 e 4
La Corte conferma che la partecipazione al sodalizio mafioso può essere provata anche senza la commissione di reati-fine, valorizzando elementi quali ruolo interno (attribuzione di "dote"), ritualità, partecipazione a eventi che manifestano il vincolo associativo. Quanto al comma 4 (associazione armata), è necessario provare la ragionevole consapevolezza dell'affiliato che l'associazione disponga di armi; ciò può emergere da indici contestuali e individualizzanti.
La doglianza sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori è stata ritenuta infondata: i giudici di merito hanno adeguatamente valutato la convergenza e i collegamenti probatori complessivi, non facendo ricorso a mere deduzioni arbitrarie.
In reati permanenti il tempus commissi delicti coincide con la data di cessazione della permanenza; la legge applicabile è quella vigente al momento della cessazione così accertata dal giudice.
art. 25 Cost.
Richiamato nell'ambito del principio di legalità e non retroattività della fattispecie e della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della legge vigente al momento della cessazione della condotta accertata.
art. 7 CEDU
Citando il principio di non retroattività della legge penale sfavorevole, la Corte ha comunque ritenuto applicata la disciplina favorevole individuata temporalmente dalla cessazione della permanenza.
art. 69 cod. pen.; artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Valutazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi; il giudizio di prevalenza deve essere congruamente motivato.
Richiamato nel contesto della prescrizione e delle modifiche normative (riforma Cirielli e discipline successive): la Corte ha stabilito che, avendo accertato la cessazione della permanenza nel 2009, non opera la prescrizione prospettata dalla difesa.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125 (L. 125/2008)
La Corte ha applicato la cornice edittale introdotta da tale intervento normativo avendo individuato la cessazione della permanenza al 2009, rendendo legittima l'impiego di quella disciplina.
Richiamata come normativa successiva meno favorevole: la Corte specifica che va applicata la disciplina vigente alla data di cessazione della condotta, quindi la 2008 se la permanenza si è protratta sino al 2009.
Citata nella ricostruzione storica delle modifiche normative in tema di termini di prescrizione e soglie sanzionatorie; la Corte valuta la regola applicabile in base alla data di cessazione della permanenza.
Carta di Nizza, art. 49.3
Cita la difesa come parametro costituzionale/sovranazionale di proporzionalità della pena; la Corte nazionale non ha ritenuto che il principio invocato portasse a diverso esito nella valutazione della pena.
Massime di principio
- Per i reati di associazione mafiosa la prova può fondarsi su indici di appartenenza e ruolo (es. attribuzione di doti, partecipazione a rituali, interventi in riunioni) anche in assenza di reati-fine direttamente commessi dall'imputato.
- L'aggravante dell'associazione "armata" richiede prova della ragionevole consapevolezza, che può desumersi da circostanze contestuali e individuali (condanne di familiari, contesto di omicidi, dichiarazioni di collaboratori, materiale probatorio ritrovato).
- Nei reati permanenti il momento rilevante per determinare la legge applicabile e la prescrizione è la data di cessazione della permanenza: se il giudice di merito individua tale data sulla base di elementi probatori, la valutazione non è sindacabile in Cassazione se congrua.
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente la valutazione del merito probatorio: per ottenere riforma occorre dimostrare un vizio logico-giuridico o contraddittorietà manifesta nella motivazione dei giudici di merito.
- Il giudice di merito non è tenuto ad argomentare su ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole prodotto dalle parti; è sufficiente che motivi la scelta sui profili ritenuti decisivi per il giudizio di prevalenza delle circostanze.
- Quando la difesa contesta la permanenza temporale del vincolo associativo in vista dell'applicazione di una normativa più favorevole, spetta alla pubblica accusa dimostrare la protrazione oltre la data dichiarata; tuttavia, se il giudice fonda la sua determinazione su indici concreti la scelta è opponibile solo per vizi di logicità o factual contradictions.
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