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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30089/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento fondata su cartelle esattoriali. In primo grado la decisione era stata sfavorevole all'agente della riscossione; in appello, tuttavia, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia ritenendo che essa non potesse costituirsi in giudizio mediante un avvocato del libero foro, ma dovesse essere assistita dall'Avvocatura dello Stato. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016, e dell'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per l'erroneo presupposto secondo cui nel giudizio tributario l'Agenzia dovesse obbligatoriamente avvalersi dell'Avvocatura dello Stato e non potesse invece farsi difendere da un legale del libero foro; (2) in via subordinata, nullità del procedimento e della sentenza per mancata autorizzazione alla sanatoria del vizio di rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha affermato che, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione poteva validamente costituirsi in appello con un avvocato del libero foro, poiché la disciplina normativa e la successiva interpretazione autentica escludono che la difesa erariale sia esclusiva o rigidamente necessaria in ogni controversia tributaria.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016 n. 225

    "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ... Lo stesso ente può altresì avvalersi ... di avvocati del libero foro ... ovvero può avvalersi ed essere rappresentato ... da propri dipendenti delegati"

    la norma attribuisce all'Agenzia una facoltà alternativa di difesa: Avvocatura dello Stato, avvocati del libero foro o dipendenti delegati, secondo i casi e i criteri fissati; non configura un monopolio necessario dell'Avvocatura.

  • art. 11 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    "L'ufficio ... nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata"

    il richiamo a questa disposizione non esclude l'applicazione della disciplina introdotta dal D.L. n. 193 del 2016 sulla difesa tecnica dell'agente della riscossione.

  • art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611

    "apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza"

    la delibera motivata è richiesta solo quando l'Agenzia, per controversie riservate all'Avvocatura su base convenzionale, intenda non avvalersi di quest'ultima; non quando l'Avvocatura sia indisponibile o la controversia non sia riservata.

  • art. 4 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    richiamato quale parametro da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro, in coerenza con gli atti generali adottati dall'Agenzia.

  • art. 17 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    richiamato insieme all'art. 4 del codice dei contratti pubblici come disciplina rilevante per il conferimento degli incarichi a legali esterni.

  • art. 4-nonies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019 n. 34, conv. in L. 28 giugno 2019 n. 58

    "la disposizione dell'articolo 43, quarto comma ... si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia ... intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio"

    è norma di interpretazione autentica con efficacia ex tunc, che chiarisce l'ambito applicativo della delibera motivata e conferma la possibilità di ricorrere al libero foro quando l'Avvocatura non sia disponibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per le censure di nullità processuale e violazione di norme sulla rappresentanza/difesa.

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo subordinato, relativo alla mancata sanatoria del vizio di rappresentanza processuale.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio, nei limiti previsti dalla disciplina vigente e dagli atti convenzionali, anche mediante avvocati del libero foro; non esiste un principio di necessaria ed esclusiva difesa tramite Avvocatura dello Stato in ogni controversia tributaria.
  • La necessità della delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933 sussiste solo quando la controversia rientra tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l'ente intenda derogare a tale difesa; non è richiesta quando l'Avvocatura non sia disponibile ad assumere il patrocinio o quando la controversia non sia riservata convenzionalmente.
  • In tema di rappresentanza processuale dell'agente della riscossione, la costituzione in giudizio tramite difensore del libero foro implica, salvo specifiche contestazioni, la presunzione della sussistenza del relativo presupposto legale, senza necessità di ulteriore allegazione o prova.
  • Le norme sopravvenute di interpretazione autentica che chiariscono il regime del patrocinio dell'agente della riscossione operano retroattivamente e prevalgono sulle letture che attribuiscano al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato un carattere esclusivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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