Cassazione Penale, Sentenza n. 1363/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello deducendo un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 192 c.p.p.: omessa valutazione di prove a discarico decisive e travisamento della prova. In particolare ha censurato la valutazione dell'attendibilità delle persone offese e dei testi d'accusa (Monello Nicola e Romeo Patrizia), denunciando specifiche contraddizioni e non considerazione della diversa versione fornita dai testi della difesa (ritenuti inattendibili per amicizia col Cuozzo). Ha inoltre lamentato che la Corte non ha valutato il referto medico del pronto soccorso relativo allo stesso Cuozzo del 1 novembre 2003 (descrivente contusione sotto-orbitaria e escoriazioni al volto e ginocchio), indicandolo erroneamente come non prodotto e/o non acquisito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e ricostruttivo di un'ipotesi alternativa dei fatti, senza confrontarsi con il puntuale e analitico percorso motivazionale svolto dalla Corte territoriale. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui l'attendibilità della persona offesa e delle testimonianze è questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni o ragionamenti basati su mere congetture. Ha inoltre osservato che la sentenza d'appello ha richiamato e integrato la motivazione di primo grado, valutando la logicità, l'assenza di divergenze significative e i riscontri documentali; quanto al certificato medico del ricorrente, la Corte territoriale lo aveva ritenuto tardivo e non decisivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa al principio motivazionale e all'obbligo di affrontare le questioni rilevanti; la Corte ha ritenuto che la censura del ricorrente fosse generica e non ha dimostrato che la motivazione impugnata fosse affetta da manifeste contraddizioni o congetture.
Norma sostanziale sulle lesioni personali contestate in primo grado; richiamata nel contesto dei reati ascritti all'imputato e della valutazione delle dichiarazioni delle persone offese.
Norma sostanziale relativa al reato di minaccia aggravata (di cui era imputato il ricorrente); utilizzata nell'inquadramento del capo di imputazione oggetto del giudizio di merito.
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite all'ampiezza del motivo di ricorso: il ricorso doveva rimanere nei limiti indicati dall'art. 173 disposizioni di attuazione, ragione per cui le censure riproposte senza specificità risultano inammissibili.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di comminare una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per determinare il versamento di euro 3.000 a carico del ricorrente.
Giurisprudenza richiamata (Sez.4 n.10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609)
Precedente richiamato per il principio secondo cui la valutazione dell'attendibilità testimoniale è questione di fatto e non sindacabile in Cassazione salvo situazione di manifesta contraddittorietà, congetture o regole generali prive di plausibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove di fatto: le censure sulla credibilità delle parti o dei testimoni sono ammissibili in cassazione solo se dimostrano manifeste contraddizioni, illogicità o uso di congetture nella motivazione.
- Un motivo di ricorso generico che propone una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare puntuali errori logici o giuridici nella motivazione impugnata, è normalmente dichiarato inammissibile.
- La mancata acquisizione o la tardiva produzione di documenti (es. referti medici) può essere ritenuta dalla Corte territoriale non decisiva o non acquisibile; per ottenere riesame in cassazione è necessario mostrare che tale omissione abbia cagionato un vizio di motivazione manifesto.
- Le relazioni di parentela o i vincoli personali tra testimoni e parti non comportano di per sé inattendibilità: il giudice di merito può valutare la coerenza, la logicità e i riscontri delle dichiarazioni.
- Il ricorso in cassazione può comportare, in caso di inammissibilità, condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
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