Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06663/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Messina, in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento della Cassazione, aveva condannato l'imputato alla pena di tre anni di reclusione e 600 euro di multa per un furto aggravato commesso a Messina il 14 agosto 2020. Il ricorso per cassazione non contestava la responsabilità penale, ma solo il trattamento sanzionatorio: deduceva violazione di legge e sosteneva che la pena pecuniaria fosse illegittima perché fissata sotto il minimo edittale, assunto dal ricorrente nella misura di 927 euro, mentre la Corte territoriale aveva quantificato la multa in 600 euro in bonam partem. La doglianza mirava quindi al riesame della determinazione della pena pecuniaria irrogata in sede di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di nuovo esame della commisurazione della pena, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata è coerente e conforme ai limiti del giudicato parziale e alle indicazioni del precedente annullamento con rinvio. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso dell'imputato che si duole della determinazione di una pena base inferiore al minimo edittale, trattandosi di errore di quantificazione favorevole al condannato. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 c.p.

    Richiamati come norme integratrici del reato per cui l'imputato era stato condannato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una mera richiesta di riesame del trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata è logicamente coerente e rispetta le indicazioni del precedente annullamento con rinvio.
  • È inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che si dolga della determinazione di una pena base inferiore al minimo edittale, poiché si tratta di un errore di quantificazione favorevole al condannato.
  • Il giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito vincola il giudice del rinvio e delimita anche il perimetro del successivo sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.