Sentenza n. 689/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Rivisondoli n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Concessione pascoliva terreni sul Comune di Rivisondoli per anni uno - Estensione di Contratto”, pubblicata nell’Albo Pretorio in data 9 giugno 2026; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nella parte in cui dispone le proroghe dei contratti di affitto dei comparti pascolivi denominati “-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Rivisondoli che ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 i contratti di affitto dei lotti pascolivi demaniali già concessi ai controinteressati
Esito
Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le proroghe dei contratti, succedutesi dopo la scadenza di quelli originari e motivate dal Comune con l’intenzione di rivedere il regolamento comunale del 1965 alla luce dell’evoluzione normativa e delle condizioni locali. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei principi dell’evidenza pubblica, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, contestando la proroga diretta di concessioni scadute. Con il secondo motivo ha lamentato che il Comune non aveva considerato la propria manifestazione di interesse del 7 maggio 2026 per l’assegnazione dei comparti. Il Comune non si è costituito; i controinteressati hanno resistito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determinazione. Ha qualificato l’affitto oneroso dei terreni pascolivi appartenenti al demanio civico come affidamento di beni pubblici economicamente contendibili, soggetto ai principi di contabilità pubblica, del Codice dei contratti pubblici e del diritto dell’Unione europea: l’assegnazione esclusiva deve avvenire con procedura selettiva e, scaduta la concessione, occorre indire una nuova gara. La proroga è ammessa solo in presenza di eccezionali ragioni di urgenza o per il tempo strettamente necessario a concludere una nuova procedura. La revisione del regolamento comunale e il richiamo generico alle condizioni locali non costituiscono ragioni urgenti; inoltre, il Comune aveva indetto e aggiudicato una gara per altri comparti pascolivi applicando proprio il regolamento vigente. La manifestazione d’interesse del ricorrente confermava la contendibilità dei beni. Il Comune è stato condannato a rifondere al ricorrente euro 2.000,00, oltre accessori; spese compensate nei rapporti tra ricorrente e controinteressati.
Norme richiamate
art. 3 r.d. 18 novembre 1923, n. 2240
La corresponsione di un canone all’amministrazione locale è idonea a ricondurre l’affitto dei lotti pascolivi nell’ambito dei contratti attivi, i quali sono assoggettati alle norme ed ai principi della contabilità pubblica (articolo 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e articolo 37, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) e del Codice dei contratti pubblici (articolo 13, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), per cui il loro affidamento deve avvenire all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza e di proporzionalità.
La corresponsione di un canone qualifica l’affitto dei lotti pascolivi come contratto attivo, assoggettato ai principi della contabilità pubblica e all’obbligo di affidamento mediante evidenza pubblica.
art. 37, comma 1, r.d. 23 maggio 1924, n. 827
La corresponsione di un canone all’amministrazione locale è idonea a ricondurre l’affitto dei lotti pascolivi nell’ambito dei contratti attivi, i quali sono assoggettati alle norme ed ai principi della contabilità pubblica (articolo 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e articolo 37, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) e del Codice dei contratti pubblici (articolo 13, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), per cui il loro affidamento deve avvenire all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza e di proporzionalità.
L’affidamento oneroso di beni pubblici contendibili rientra nei contratti attivi e deve svolgersi con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi indicati.
art. 13, commi 2 e 5, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
La corresponsione di un canone all’amministrazione locale è idonea a ricondurre l’affitto dei lotti pascolivi nell’ambito dei contratti attivi, i quali sono assoggettati alle norme ed ai principi della contabilità pubblica (articolo 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e articolo 37, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) e del Codice dei contratti pubblici (articolo 13, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), per cui il loro affidamento deve avvenire all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza e di proporzionalità.
I principi del Codice dei contratti pubblici richiamati dal TAR si applicano all’affidamento dei contratti attivi aventi a oggetto beni pubblici economicamente contendibili, imponendo una procedura a evidenza pubblica.
art. 12, commi 1, 2 e 3, direttiva 2006/123/CE
L’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa alla liberalizzazione delle attività economiche del mercato interno, prevede che, ove la concessione d’uso di un bene pubblico - per sua natura limitato - non sia finalizzata al mero godimento ma allo sfruttamento economico dello stesso, la sua assegnazione all’uso esclusivo di un privato deve avvenire mediante una procedura selettiva degli operatori economici interessati, improntata al rispetto dei principi di imparzialità, di trasparenza e di pubblicità, con esclusione della previsione di procedure di rinnovo automatico e di altri vantaggi per il prestatore uscente o per le persone ad esso collegate (commi 1 e 2).
Quando una concessione di un bene pubblico limitato è finalizzata allo sfruttamento economico, l’assegnazione esclusiva richiede una selezione imparziale, trasparente e pubblica; sono esclusi rinnovi automatici e vantaggi per il concessionario uscente.
art. 60 c.p.a.
Sussistono tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso, perfezionatasi per il Comune di Rivisondoli e per i controinteressati in data 5 settembre 2026, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la mancata dichiarazione dell’intenzione di una delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione nonché l’avviso, dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata dopo aver verificato la decorrenza del termine dilatorio, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, l’assenza delle dichiarazioni processuali indicate e l’avviso alle parti.
Massime di principio
- L’affitto oneroso di terreni appartenenti al demanio civico e destinati al pascolo, quando comporta lo sfruttamento economico esclusivo di beni pubblici contendibili, è soggetto ai principi di evidenza pubblica applicabili ai contratti attivi e alle concessioni di beni pubblici.
- Alla scadenza della concessione d’uso esclusivo di un bene pubblico economicamente contendibile deve essere indetta una nuova procedura selettiva; la proroga è ammessa soltanto in presenza di eccezionali ragioni di urgenza oppure, per il tempo strettamente necessario, per concludere una nuova procedura.
- La generica intenzione dell’amministrazione di rivedere la disciplina regolamentare vigente, accompagnata da un richiamo non specificato alle condizioni locali, non integra di per sé un’eccezionale ragione di urgenza idonea a giustificare la proroga di una concessione scaduta.
- La scarsità del bene pubblico rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE va valutata considerando non soltanto le caratteristiche quantitative e qualitative del bene, ma anche la domanda che esso è in grado di generare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →