Cassazione Penale, Sentenza n. 24602/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano la qualificazione della loro attività come "somministrazione" di farmaci, propria della professione infermieristica, sostenendo invece che si trattava di mera attività di ausilio alla corretta assunzione dei farmaci, propria dell'operatore socio-sanitario (OSS). Denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 del R.D. n.1310/1940 nonché carenza e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale, osservando che la struttura era una casa di riposo (residenza per anziani), che gli ospiti erano per lo più lucidi e autonomi, che esistevano quaderni con turnazioni e prescrizioni e che non è stato dimostrato che gli ospiti allettati non potessero assumere autonomamente la terapia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi quanto alla carenza motivazionale sulla qualificazione giuridica dell'attività (mancanza di chiarezza se si trattasse di semplice assistenza all'assunzione o di somministrazione e se vi fossero elementi di continuità, organizzazione e onerosità tali da creare apparenza di esercizio professionale infermieristico). In assenza di tali elementi la sentenza di merito sarebbe da annullare con rinvio. Tuttavia, constatato che nel frattempo è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (tenuto conto del periodo di sospensione), la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
R.D. n. 1310/1940
Era stato richiamato nel ricorso per valutare la configurabilità dell'esercizio abusivo dell'attività infermieristica; la Corte rileva che tale normativa è stata considerata ma la qualificazione giuridica dell'attività concreta non è stata adeguatamente motivata
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Richiamato come parte del riordino della materia sanitaria che ha superato la distinzione tra infermiere generico e professionale
D.M. 14 settembre 1994, n. 739
Definisce il profilo professionale dell'infermiere (diploma universitario, iscrizione all'albo, responsabilità nell'assistenza generale); sottolinea funzioni tecniche e garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, usata per delimitare le competenze infermieristiche rispetto ad altre figure
Accordo Conferenza Stato-Regioni
Definisce la figura dell'operatore socio-sanitario (OSS) e la competenza, tra l'altro, ad aiutare per la corretta assunzione dei farmaci su indicazione del personale preposto, utile a distinguere le attività di ausilio da quelle infermieristiche
Delimita il reato di esercizio abusivo di una professione; la Corte richiama la giurisprudenza sulle condizioni in cui atti non esclusivi di una professione possono comunque integrare l'esercizio abusivo se compiuti con continuità, organizzazione e onerosità creando l'apparenza di attività professionale
Sentenza Sez. U, n. 11545 (15/12/2011, dep. 2012)
Principio secondo il quale integra l'art. 348 c.p. il compimento senza titolo di atti che, pur non riservati in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una professione se realizzati con continuità, onerosità e organizzazione creando l'apparenza di attività professionale; va escluso quando mancano tali apparenze o il soggetto espliciti la mancanza di abilitazione
Sentenza Sez. U, n. 35490 (28/05/2009, Tettamanti)
Richiamata per il principio che, se non emergono circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto o la rilevanza penale, la Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione
Massime di principio
- La distinzione tra "somministrazione" (attività infermieristica) e "aiuto all'assunzione" (attività OSS) va valutata concretamente in base al contenuto dell'atto materiale e alle modalità di esecuzione, non solo alle etichette formali
- Per integrare il reato di esercizio abusivo di una professione occorre che atti anche non esclusivi della professione siano svolti con continuità, organizzazione e/o finalità di lucro tali da creare l'apparenza di un'attività professionale qualificata
- La presenza di documentazione come quaderni clinici, turnazioni e annotazioni non è di per sé sufficiente a configurare esercizio abusivo: va provato come tali elementi traducessero in una organizzazione professionale e non in mera assistenza
- La capacità degli ospiti (es. lucidità e autonomia nell'assumere farmaci) è un elemento probatorio importante per escludere la somministrazione sanitaria autonoma
- La qualifica giuridica della struttura (residenza per anziani vs casa di cura) può influire sulla valutazione delle attività svolte e sulle norme applicabili
- In giudizio è essenziale una motivazione chiara e puntuale sulla qualificazione degli atti e sui requisiti (continuità, onerosità, organizzazione) che giustifichino l'addebito di esercizio abusivo: la sua carenza può portare all'annullamento della sentenza
- Anche in presenza di profili di illegittimità, l'intervenuta prescrizione può comportare l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato, con effetto favorevole per l'imputato
- L'OSS, se opera su indicazione del personale sanitario e si limita ad aiutare l'utente nella corretta assunzione dei farmaci, rientra nelle sue competenze e non configura automaticamente esercizio abusivo dell'attività infermieristica
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