Cassazione Civile, Ordinanza n. 05696/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel giudizio di appello la parte impugnante aveva rinunciato al gravame. La Corte d'appello di Bologna, preso atto della rinuncia, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio e, in applicazione analogica dell'art. 306, comma 4, c.p.c., aveva condannato la parte rinunciante al pagamento delle spese in favore della resistente, liquidandole in euro 6.000 oltre accessori. Nel ricorso per cassazione, proposto contro tale statuizione, l'unico motivo denunciava violazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto compensare le spese, poiché la rinuncia all'impugnazione sarebbe stata determinata da un sopravvenuto mutamento giurisprudenziale in materia di tassi di interessi usurari, tale da rendere infondati i motivi dell'opposizione originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile l'unico motivo. Ha affermato che il controllo di legittimità sulle spese processuali è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la valutazione circa l'opportunità di compensarle, in tutto o in parte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia in caso di soccombenza reciproca sia in presenza di altri giusti motivi. Poiché la Corte d'appello aveva comunque liquidato le spese a favore della parte appellata dopo la rinuncia all'impugnazione, tale scelta non era sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La compensazione totale o parziale delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
La Corte d'appello lo ha applicato in via analogica per regolare le spese dopo la rinuncia all'impugnazione, con conseguente condanna della parte rinunciante.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro richiamato per delimitare il controllo della Corte di cassazione sulla correttezza giuridica della decisione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In presenza dei presupposti, comporta l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In materia di spese processuali, il giudice di merito dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare se compensare, in tutto o in parte, le spese di lite per soccombenza reciproca o per altri giusti motivi.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle statuizioni relative alle spese non consente di sostituire la valutazione di merito circa l'opportunità della compensazione, ma solo di verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
- La rinuncia all'impugnazione con estinzione del giudizio non impedisce la regolazione delle spese in favore della parte resistente, secondo i criteri applicati dal giudice del merito.
- La deduzione di un mutamento giurisprudenziale sopravvenuto non comporta, di per sé, l'obbligo di compensare le spese, se la decisione sul punto resta espressione del potere discrezionale del giudice di merito.
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