Cassazione Penale, Sentenza n. 12685/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ndiaye impugna il diniego alla detrazione/fungibilità di sanzioni sostitutive già espiate: il Tribunale dell'esecuzione, nell'applicare la continuazione ex art. 671 c.p.p., aveva aumentato la pena di 8 mesi di reclusione per un titolo la cui pena detentiva era stata sostituita, in sede di cognizione, con 2 anni di libertà controllata, interamente eseguiti. Il giudice dell'esecuzione non aveva né considerato la sostituzione né detratto la parte di sanzione già eseguita, ritenendo l'art. 57 L. 689/1981 non applicabile "per ogni effetto giuridico" nella specie e interpretando restrittivamente l'art. 657, comma 3, c.p.p. in tema di fungibilità delle sanzioni sostitutive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza e rinviando al Tribunale di Genova per nuovo giudizio. Ha stabilito che: (i) ai sensi dell'art. 663 c.p.p. il calcolo della pena residua deve essere effettuato al netto delle pene già eseguite; (ii) la libertà controllata sostitutiva è equiparata "per ogni effetto giuridico" alla pena detentiva (art. 57 L. 689/1981) e, quindi, deve essere scomputata; nel caso concreto 16 dei 24 mesi di libertà controllata eseguiti corrispondono agli 8 mesi di reclusione aumentati per continuazione e devono essere detratti dalla pena residua; (iii) i restanti 8 mesi di libertà controllata eseguiti sono fungibili e, ai sensi dell'art. 657 c.p.p. comma 1 in combinato con l'art. 57 L.689/1981, devono essere considerati come corrispondenti a 4 mesi di reclusione da imputare su altri titoli non ancora espiati. Di conseguenza il Tribunale dovrà ricalcolare la residua pena applicando i necessari scomputi e detrazioni.
Norme richiamate
Norma che dispone la rideterminazione della pena per effetto della continuazione; utilizzata come fondamento della rideterminazione in aumento operata dal Giudice dell'esecuzione.
art. 657, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.
Comma 1: regola la detrazione delle pene già eseguite dal computo della pena residua; la Corte lo applica per consentire lo scomputo delle sanzioni sostitutive eseguite. Comma 3: disciplina la fungibilità della libertà controllata rispetto ad altre sanzioni sostitutive; la Corte ne riconosce applicabilità limitata ai casi previsti al comma 2 (revoca, amnistia, indulto) e afferma che per gli altri casi prevale la regola generale del comma 1.
art. 57, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689
"per ogni effetto giuridico"
La Corte interpreta tale disposizione nel senso che la sanzione sostitutiva (libertà controllata) è equiparata alla pena detentiva sostituita in tutti gli effetti giuridici, sicché l'espiazione della sanzione sostitutiva deve essere imputata e detratta come se fosse espiazione della pena detentiva corrispondente.
Stabilisce l'obbligo di unificazione delle pene e che il calcolo della residua pena va effettuato al netto delle pene già eseguite; motivo per cui la Corte ordina lo scomputo delle sanzioni già espiate.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena residua in caso di concorso di reati, ai fini dell'unificazione dei titoli esecutivi.
Massime di principio
- Quando una pena detentiva è stata sostituita con una sanzione sostitutiva e questa è stata integralmente eseguita, l'esecuzione successiva di una rideterminazione della pena (es. per continuazione) deve tenere conto di quanto già eseguito: la pena residua va calcolata al netto delle sanzioni già espiate.
- La norma di equiparazione (art. 57 L. 689/1981) va interpretata in senso pieno: la sanzione sostitutiva è considerata equivalente alla pena detentiva "per ogni effetto giuridico", e pertanto l'espiazione di una sanzione sostitutiva è detraibile e, se necessario, fungibile con le pene detentive risultanti.
- L'art. 657 c.p.p. comma 3 limita la fungibilità tra sanzioni sostitutive solo nelle ipotesi tassative previste dal comma 2 (revoca, amnistia, indulto); al di fuori di quei casi si applica la regola generale del comma 1 che consente la detrazione di quanto eseguito.
- Nel procedere alla ricalcolazione della pena residua (unificazione ex art. 663 c.p.p.) il giudice deve esplicitamente verificare eventuali sanzioni già espiate, applicare le necessarie equivalenze/conversioni e detrarre l'ammontare corrispondente dalla pena residua.
- Se il giudice dell'esecuzione omette di prendere in considerazione una sostituzione già eseguita, il condannato può ottenere in cassazione l'annullamento e il rinvio per il ricalcolo; pertanto è opportuno per la difesa documentare l'effettiva esecuzione della sanzione sostitutiva e richiedere lo scomputo prima possibile.
- In pratica, quando la libertà controllata è stata inflitta in luogo di pena detentiva, occorre determinare la corrispondente conversione (quanto della sostitutiva corrisponde a mesi di reclusione) e imputarla ai titoli non ancora espiati nel calcolo del residuo.
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