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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12685/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ndiaye impugna il diniego alla detrazione/fungibilità di sanzioni sostitutive già espiate: il Tribunale dell'esecuzione, nell'applicare la continuazione ex art. 671 c.p.p., aveva aumentato la pena di 8 mesi di reclusione per un titolo la cui pena detentiva era stata sostituita, in sede di cognizione, con 2 anni di libertà controllata, interamente eseguiti. Il giudice dell'esecuzione non aveva né considerato la sostituzione né detratto la parte di sanzione già eseguita, ritenendo l'art. 57 L. 689/1981 non applicabile "per ogni effetto giuridico" nella specie e interpretando restrittivamente l'art. 657, comma 3, c.p.p. in tema di fungibilità delle sanzioni sostitutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza e rinviando al Tribunale di Genova per nuovo giudizio. Ha stabilito che: (i) ai sensi dell'art. 663 c.p.p. il calcolo della pena residua deve essere effettuato al netto delle pene già eseguite; (ii) la libertà controllata sostitutiva è equiparata "per ogni effetto giuridico" alla pena detentiva (art. 57 L. 689/1981) e, quindi, deve essere scomputata; nel caso concreto 16 dei 24 mesi di libertà controllata eseguiti corrispondono agli 8 mesi di reclusione aumentati per continuazione e devono essere detratti dalla pena residua; (iii) i restanti 8 mesi di libertà controllata eseguiti sono fungibili e, ai sensi dell'art. 657 c.p.p. comma 1 in combinato con l'art. 57 L.689/1981, devono essere considerati come corrispondenti a 4 mesi di reclusione da imputare su altri titoli non ancora espiati. Di conseguenza il Tribunale dovrà ricalcolare la residua pena applicando i necessari scomputi e detrazioni.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la rideterminazione della pena per effetto della continuazione; utilizzata come fondamento della rideterminazione in aumento operata dal Giudice dell'esecuzione.

  • art. 657, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.

    Comma 1: regola la detrazione delle pene già eseguite dal computo della pena residua; la Corte lo applica per consentire lo scomputo delle sanzioni sostitutive eseguite. Comma 3: disciplina la fungibilità della libertà controllata rispetto ad altre sanzioni sostitutive; la Corte ne riconosce applicabilità limitata ai casi previsti al comma 2 (revoca, amnistia, indulto) e afferma che per gli altri casi prevale la regola generale del comma 1.

  • art. 57, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689

    "per ogni effetto giuridico"

    La Corte interpreta tale disposizione nel senso che la sanzione sostitutiva (libertà controllata) è equiparata alla pena detentiva sostituita in tutti gli effetti giuridici, sicché l'espiazione della sanzione sostitutiva deve essere imputata e detratta come se fosse espiazione della pena detentiva corrispondente.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di unificazione delle pene e che il calcolo della residua pena va effettuato al netto delle pene già eseguite; motivo per cui la Corte ordina lo scomputo delle sanzioni già espiate.

  • art. 80 cod. pen.

    Richiamato come criterio per la determinazione della pena residua in caso di concorso di reati, ai fini dell'unificazione dei titoli esecutivi.

Massime di principio

  • Quando una pena detentiva è stata sostituita con una sanzione sostitutiva e questa è stata integralmente eseguita, l'esecuzione successiva di una rideterminazione della pena (es. per continuazione) deve tenere conto di quanto già eseguito: la pena residua va calcolata al netto delle sanzioni già espiate.
  • La norma di equiparazione (art. 57 L. 689/1981) va interpretata in senso pieno: la sanzione sostitutiva è considerata equivalente alla pena detentiva "per ogni effetto giuridico", e pertanto l'espiazione di una sanzione sostitutiva è detraibile e, se necessario, fungibile con le pene detentive risultanti.
  • L'art. 657 c.p.p. comma 3 limita la fungibilità tra sanzioni sostitutive solo nelle ipotesi tassative previste dal comma 2 (revoca, amnistia, indulto); al di fuori di quei casi si applica la regola generale del comma 1 che consente la detrazione di quanto eseguito.
  • Nel procedere alla ricalcolazione della pena residua (unificazione ex art. 663 c.p.p.) il giudice deve esplicitamente verificare eventuali sanzioni già espiate, applicare le necessarie equivalenze/conversioni e detrarre l'ammontare corrispondente dalla pena residua.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di prendere in considerazione una sostituzione già eseguita, il condannato può ottenere in cassazione l'annullamento e il rinvio per il ricalcolo; pertanto è opportuno per la difesa documentare l'effettiva esecuzione della sanzione sostitutiva e richiedere lo scomputo prima possibile.
  • In pratica, quando la libertà controllata è stata inflitta in luogo di pena detentiva, occorre determinare la corrispondente conversione (quanto della sostitutiva corrisponde a mesi di reclusione) e imputarla ai titoli non ancora espiati nel calcolo del residuo.

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