Cassazione Penale, Ordinanza n. 17704/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre richiamato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità, senza che dal testo emergano ulteriori statuizioni di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la decisione della Corte di appello di Catanzaro. Dal testo emerge che l'unico motivo dedotto concerneva l'omessa e insufficiente motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 54 c.p. (stato di necessità). La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non era stata dedotta in appello e che, in ogni caso, era manifestamente infondata perché la motivazione della sentenza impugnata risultava lineare, coerente e sorretta da un'esauriente disamina degli elementi processuali, sicché il giudizio di merito non era sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
La parte ricorrente invocava l'applicabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità; la Corte ha ritenuto la censura non dedotta in appello e comunque manifestamente infondata sulla base della motivazione resa dal giudice di merito.
La Corte ha rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste da questa norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere introdotta per la prima volta una censura che non risulti dedotta nel precedente grado di merito, salvo i casi consentiti dal sistema.
- La doglianza sulla motivazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato presenti una motivazione lineare, coerente e completa nella disamina degli elementi processuali, poiché il giudizio di merito non è sindacabile in cassazione nei limiti di una diversa lettura del materiale probatorio.
- La richiesta di riconoscimento di una causa di giustificazione, se non sorretta da specifiche censure nei gradi precedenti e da una critica puntuale alla motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche e processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17670/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17672/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17674/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17678/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17681/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17686/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →