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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14371/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bari: Scarcelli contestava la qualificazione del reato di riciclaggio (capo H) sostenendo insufficienza e fragilita' degli indizi (assenza di prova della sostituzione targhe e del suo concorso materiale), deduceva vizi di motivazione sugli aumenti per continuazione e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Cavisi contestava la responsabilita' per ricettazione (beni rinvenuti nel capannone a lui locato) e la qualificazione della recidiva, nonché la mancata motivazione sul trattamento sanzionatorio; Lapenna deduceva vizio di motivazione e travisamento probatorio in relazione al riconoscimento vocale (rotacismo) e alla perizia fonica, sostenendo che gli accertamenti tecnici non consentivano l'attribuzione certa della voce.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Scarcelli ha ritenuto manifesta fondatezza della motivazione del giudice di merito, che ha valorizzato immagini e convergenti elementi indiziari (presenza alla guida, riprese CCTV, ripetute sostituzioni di targhe) a supporto del riciclaggio; ha considerato adeguata la motivazione sugli aumenti per continuazione e sul bilanciamento aggravanti/attenuanti. Per Cavisi ha ritenuto congrua la valutazione sulla detenzione del magazzino e sul rinvenimento dei beni, correttamente motivata la ricostruzione della recidiva e proporzionato il trattamento sanzionatorio. Per Lapenna ha ritenuto valido il conforto alla identificazione vocale fornito dalla perizia dei RIS in incidente probatorio e congrua la valutazione complessiva del giudice di merito. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a una ammenda di euro 3000 a titolo di cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La Corte ha ritenuto che gli indizi (uso ripetuto dell'autovettura, sostituzioni di targhe documentate dalle immagini) fossero sufficienti a fondare la responsabilita' per riciclaggio, conforme alla dinamica delittuosa.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Applicata alla responsabilita' per i beni rinvenuti nel capannone; la detenzione del luogo e l'assenza di giustificazioni convincenti hanno legittimato la conclusione di ricettazione.

  • art. 530, 533, 192 cod. proc. pen.

    Richiamati nelle censure processuali relative agli standard probatori e alla valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito soddisfacesse i requisiti di adeguatezza e logicita'.

  • art. 24 Costituzione

    Richiamato nel contesto delle garanzie difensive e dell'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto rispettati i diritti di difesa.

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    Utilizzato per giustificare gli aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'individuazione degli aumenti per ciascun reato satellite.

  • art. 125 cod. proc. pen. / art. 125 comma terzo cod. pen.

    Richiami relativi all'obbligo di motivare la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente, specialmente trattandosi di pene prossime ai minimi edittali.

  • art. 62-bis e art. 69 cod. pen. (attenuanti/valutazione equivalenza)

    La Corte territoriale ha esercitato la propria discrezionalita' nel valutare l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti; la Cassazione ha ritenuto tale valutazione adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimita'.

  • art. 99 quarto comma cod. pen. (recidiva)

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva facoltativa per Cavisi, considerando la continuita' del comportamento criminoso e la rilevanza dei precedenti.

  • art. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena e circostanze)

    Richiamati dalle censure di Cavisi; la Corte ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio e adeguata la motivazione in relazione ai criteri legali.

Massime di principio

  • La valutazione della prova in Cassazione e' limitata: censure che attaccano la valutazione concreta degli elementi indiziari e la discrezionalita' del giudice di merito sono difficilmente accolte se la motivazione e' articolata e logica.
  • Riprese video, documentazione di uso ripetuto di un veicolo e cambi di targhe possono costituire un solido quadro indiziario per riciclaggio o concorso in reati connessi quando valorizzate in modo coerente.
  • Il riconoscimento fonico puo' essere ritenuto affidabile se corroborato da perizia tecnica (es. RIS) svolta in incidente probatorio; contestazioni meramente generiche sull'esiguita' del materiale o su discrepanze percettive richiedono elementi tecnici concreti per avere successo.
  • La qualificazione della recidiva e il bilanciamento aggravanti/attenuanti rientrano nella valutazione del giudice di merito: e' necessario dimostrare la manifesta illogicita' o la carenza motivazionale per ottenere accoglimento in Cassazione.
  • Nelle impugnazioni eccessivamente generiche che ripropongono valutazioni di merito senza critica tecnica puntuale la Corte di legittimita' pronuncia frequentemente l'inammissibilita' o il rigetto.

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