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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04081/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. L'unico motivo di ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva già motivato in modo sufficiente richiamando elementi personali e fattuali ritenuti ostativi al trattamento di favore.

Norme richiamate

  • art. 495 comma 1 c.p.

    È il reato oggetto della condanna confermata in appello; dal testo emerge che la decisione non ne mette in discussione l'integrazione, ma affronta solo il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche.

  • circostanze attenuanti generiche

    Il giudice che le nega non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, potendo limitarsi a indicare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami specifici elementi personali e fattuali ritenuti decisivi per escludere un trattamento di favore.
  • Nella motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è necessario un esame puntuale di tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti più significativi ai fini della decisione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce solo una censura manifestamente infondata contro una motivazione di merito non apparente e logicamente sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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