Cassazione Civile, Ordinanza n. 16727/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia riguarda una fattura relativa alla T.I.A. per le annualità 2002-2005 emessa nell’ambito della gestione affidata dal Comune a una società concessionaria. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento integrale della pretesa; in appello la concessionaria contestava, tra l’altro, l’omessa pronuncia su specifici capi, la dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo contro la fattura, la tardività di alcune deduzioni della contribuente, e soprattutto la decisione di merito che aveva escluso dall’assoggettamento a tariffa alcune superfici ritenute produttive di rifiuti speciali. Con il ricorso per cassazione sono stati denunciati: nullità per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; motivazione apparente; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sulla TIA e dei regolamenti comunali, sostenendo che la tariffa doveva colpire anche locali industriali e non potevano essere escluse intere superfici in assenza di prova rigorosa dei presupposti di esenzione o riduzione. La controricorrente ha resistito, sostenendo anche che il Comune, non avendo impugnato, avrebbe determinato il giudicato su parte della decisione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo motivo, nei limiti indicati in motivazione, respingendo le restanti censure. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese. Il ricorso non è stato accolto integralmente, ma solo per i motivi ritenuti fondati. La Corte ha escluso la tesi del giudicato derivante dalla mancata costituzione del Comune, ha ritenuto non apparente la motivazione sul punto principale, ha dichiarato inammissibile un motivo già coperto dal precedente giudizio di legittimità, e ha affermato che la decisione di merito non aveva correttamente applicato i principi sulla TIA, sull’assimilazione dei rifiuti e sull’onere probatorio relativo alle superfici escluse dalla tassazione.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È stata richiamata come base dei motivi di ricorso per cassazione, relativi a nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 49 d.lgs. 22/1997
commi 3, 4, 8, 9, 13 e 14
La tariffa è applicata ai locali esistenti nel territorio comunale, ha carattere tendenzialmente generale, si articola in quota fissa e variabile, è determinata dagli enti locali e gestita/riscossa dal soggetto affidatario; la riduzione spetta solo se il produttore dimostra il recupero dei rifiuti assimilati o i presupposti di esclusione per i rifiuti speciali non assimilati.
Richiamato in via analogica per confermare che la tariffa è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio integrato.
art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993
nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali
Applicato anche alla TIA per escludere dal computo le superfici in cui si formano rifiuti speciali non assimilati.
Richiamato quale fonte dell’obbligo di denuncia e di informazione del contribuente ai fini dell’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile.
artt. 7 e allegati del d.lgs. 22/1997
Invocati dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei rifiuti e alla loro classificazione/assimilazione.
deliberazione C.C. di Fucecchio n. 24/2003
Richiamata per sostenere l’assoggettamento a tariffa di tutti i locali, compresi i vani di stabilimenti e opifici industriali, e per la disciplina comunale dell’assimilazione dei rifiuti.
deliberazione C.C. di Fucecchio n. 17/2002
Richiamata in combinazione con la delibera n. 24/2003 per la disciplina locale della tariffa e dell’assimilazione.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice non esamina una domanda, eccezione o specifico motivo di gravame, oppure quando travisa il contenuto effettivo della censura e decide su un diverso oggetto.
- La TIA ha natura tributaria e tendenzialmente universale: sono soggetti al prelievo tutti i locali esistenti nel territorio comunale, salvo le riduzioni o esclusioni previste per specifiche aree e categorie di rifiuti.
- La quota fissa della tariffa è dovuta per il solo fatto dell’occupazione o detenzione di superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti; la produzione concreta di rifiuti incide, invece, sulla sola quota variabile o sulla riduzione prevista dalla normativa.
- Per ottenere l’esclusione dalla superficie tassabile relativa a rifiuti speciali non assimilati, il contribuente deve provare sia la sussistenza delle caratteristiche dei locali sia l’effettivo smaltimento a proprio carico mediante idonea documentazione.
- La sola produzione di MUD o di registri di carico e scarico non basta, da sola, a fondare l’esenzione: occorre anche dimostrare l’avvio al recupero o lo smaltimento effettivo tramite soggetti autorizzati.
- Quando la tariffa o il tributo è affidato in gestione a un concessionario, la legittimazione ad atti di applicazione, accertamento e riscossione può spettare al soggetto gestore, se ciò discende dalla convenzione e dalla disciplina di legge, senza che sia necessario coinvolgere esclusivamente l’ente locale come parte processualmente attiva.
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