Cassazione Civile, Sentenza n. 36474/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni 2004-2010 emessi dall'Agenzia sulla base di una contabilità parallela rinvenuta su pen drive nell'autovettura aziendale. Principali censure: (i) illegittimità degli avvisi per decorrenza dei termini (contestazione della applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento, invocando l'assenza della denuncia penale entro il termine ordinario e la prescrizione per alcuni anni); (ii) illegittimità della acquisizione probatoria delle pen drive perché l'accesso/perquisizione dell'auto in uso promiscuo sarebbe richiedente preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica; (iii) insufficienza degli elementi probatori e mancati riscontri contabili, bancari e di magazzino; (iv) difetto di adeguata motivazione degli avvisi rispetto alle memorie difensive (richiesta di motivazione rafforzata); (v) errori nella quantificazione e imputazione degli utili ed esclusione indebita di costi deducibili.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi proposti dalla Sofas, confermando la legittimità degli avvisi per IRES e IVA. In particolare: la Corte ha ritenuto applicabile, ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento per IRES e IVA quando sussiste l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia e anche se la notizia di reato emerge dopo il termine ordinario. Ha inoltre ritenuto legittimo il rinvenimento e l'utilizzo probatorio della contabilità parallela trovata nelle pen drive custodite nel bagagliaio dell'autovettura intestata alla società parcheggiata nello stabilimento e in uso promiscuo al direttore di stabilimento. Ha confermato la natura idonea delle scritture extracontabili come indizio grave, preciso e concordante ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973. Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso limitatamente all'IRAP: il raddoppio dei termini non può applicarsi all'IRAP perché le violazioni relative a quella imposta non prevedono sanzioni penali; perciò la sentenza di merito è cassata quanto all'IRAP e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione per rideterminare le somme relative a quell'imposta. Sulle spese del giudizio di legittimità si provvederà nel prosieguo.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento per le ipotesi che determinano l'obbligo di denuncia penale; applicabile ratione temporis agli avvisi notificati prima delle modifiche successive, e rilevante per IRES (ma non per IRAP).
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Analogamente al citato art. 43, disciplina il raddoppio dei termini per IVA quando sussiste l'obbligo di denuncia penale; la Corte interpreta che il raddoppio opera indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia.
art. 331 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali; la sussistenza di elementi che determinano tale obbligo è il presupposto per far operare il raddoppio dei termini di accertamento.
d.lgs. n. 74/2000
Definisce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; la presenza di indizi seri di tali reati giustifica l'obbligo di denuncia e quindi il raddoppio dei termini per IRES/IVA.
d.l. 4 luglio 2006, n. 223
art. 37 (comma 26 richiamato)
Le disposizioni che hanno introdotto il raddoppio dei termini sono operative e non determinano una retroattiva riapertura dei termini già definitivamente scaduti; la Corte chiarisce che il raddoppio è un termine autonomo e non una proroga dei termini ordinari.
legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)
Ha modificato la disciplina dei termini per l'accertamento per periodi successivi al 31.12.2016 e prevede condizioni particolari per raddoppio solo se la denuncia è trasmessa entro il termine ordinario; la Corte ha ritenuto che per gli avvisi già notificati prima dell'entrata in vigore non si applichi la nuova disciplina (effetto transitorio).
d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128
art. 2 comma 3 (disposizione transitoria)
Dispositivo transitorio che salva gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore, impedendo l'applicazione retroattiva della nuova disciplina dei termini agli avvisi già notificati.
art. 52 d.P.R. n. 633/1972
Regola gli accessi, ispezioni e verifiche; richiede autorizzazione del Procuratore per locali adibiti anche ad abitazione o per locali diversi, ma la Corte ha ritenuto ammissibile l'acquisizione di documentazione rinvenuta in un'autovettura aziendale parcheggiata nello stabilimento e intestata alla società, anche se usata promiscuamente.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Consente il metodo analitico-induttivo; le scritture extracontabili o contabilità in nero possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti per la determinazione dei maggiori ricavi imponibili.
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Regolamentano le garanzie del contribuente e l'obbligo dell'Amministrazione di valutare le osservazioni difensive; la Corte ricorda che, salvo i casi di motivazione rafforzata espressamente previsti, l'Amministrazione non è tenuta ad esplicitare punto per punto la valutazione delle osservazioni nell'avviso.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento per IRES e IVA opera quando sussistono elementi che determinano l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p.; tale raddoppio è autonomo rispetto al termine ordinario e non richiede che la denuncia sia effettivamente stata presentata entro il termine ordinario (applicabile ratione temporis agli avvisi notificati anteriormente alle modifiche successive).
- Il raddoppio non è applicabile all'IRAP: poiché le violazioni IRAP non comportano sanzioni penali, non può trovare riferimento la disciplina del raddoppio dei termini per quella imposta.
- Documenti extracontabili o una contabilità parallela (pen drive, brogliacci, quaderni, file) possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 e legittimare rettifiche IRES/IVA, salvo prova contraria adeguata del contribuente.
- L'acquisizione di documenti rinvenuti su un veicolo intestato all'impresa e utilizzato nell'esercizio dell'attività può essere utilizzata come prova; la natura promisqua d'uso dell'auto non impedisce automaticamente l'utilizzabilità se il veicolo è funzionalmente riconducibile all'impresa e la perquisizione è avvenuta nello stabilimento aziendale.
- Per contestare con successo la applicazione del raddoppio dei termini il contribuente deve dimostrare l'assenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale (non è sufficiente sollevare dubbi sulla sussistenza del reato, che resta materia riservata al giudice penale).
- L'Amministrazione non è tenuta ad una motivazione 'rafforzata' né a rispondere testualmente a ogni singola osservazione del contribuente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge; è però tenuta a valutare le osservazioni.
- Nei procedimenti di accertamento analitico-induttivo l'Amministrazione può scorporare e riconoscere costi inerenti; non è obbligata a un riconoscimento forfettario dei costi se l'accertamento è stato svolto con metodo analitico-induttivo.
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