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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26777/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha qualificato il ricorso del Pubblico ministero come appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio di appello ex art. 554-quater c.p.p. Non ha quindi esaminato nel merito la doglianza sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., limitandosi a rilevare che il rimedio corretto era l'appello, non il ricorso immediato per cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento per furto di energia elettrica definito dal Tribunale di Catania all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter c.p.p. con sentenza di non luogo a procedere, sul presupposto che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., l'azione penale non potesse essere iniziata per difetto di querela. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., assumendo che l'energia elettrica rientri tra le cose destinate a pubblico servizio e che, pertanto, l'aggravante contestata fosse pienamente configurabile, con conseguente procedibilità d'ufficio del reato. La Corte ha però ritenuto che l'impugnazione non fosse proponibile come ricorso per cassazione, ma dovesse essere qualificata come appello, perché la sentenza impugnata era una sentenza di non luogo a procedere emessa nel rito predibattimentale previsto per la citazione diretta.

Norme richiamate

  • art. 554-bis c.p.p.

    richiamato come base dell'udienza di comparizione predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta

  • art. 554-ter c.p.p.

    individua i casi in cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale

  • art. 554-quater c.p.p.

    disciplina l'impugnazione delle sentenze predibattimentali: il mezzo è l'appello, con regime speciale e chiuso; il giudice d'appello, se non conferma, fissa il dibattimento o pronuncia non luogo a procedere con formula meno favorevole

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    norma oggetto della doglianza del Pubblico ministero; la parte pubblica sosteneva che l'energia elettrica fosse cosa destinata a pubblico servizio, così da rendere procedibile d'ufficio il furto

  • art. 553 c.p.p.

    richiamato per la trasmissione integrale degli atti di indagine al giudice dell'udienza predibattimentale

  • art. 593-bis, comma 2, c.p.p.

    richiamato quale norma di collegamento per la legittimazione del Procuratore generale nei casi previsti

  • art. 552, comma 3, c.p.p.

    richiamato per i casi di impugnazione della persona offesa contro la sentenza di non luogo a procedere

  • art. 606, comma 1, lett. a), b), c), c.p.p.

    delimita, nel sistema descritto, i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello

  • art. 611 c.p.p.

    regola la decisione della Cassazione in camera di consiglio sull'impugnazione

  • art. 569 c.p.p.

    esclude l'ammissibilità del ricorso diretto per cassazione quando la parte ha diritto di appellare la sentenza di primo grado; la facoltà di ricorso per saltum non è estesa alle sentenze processuali di non luogo a procedere

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    consente al giudice di riqualificare l'impugnazione proposta con mezzo errato e trasmettere gli atti al giudice competente

  • art. 428 c.p.p.

    richiamato in via analogica per il regime impugnatorio delle sentenze di non luogo a procedere all'udienza preliminare

  • art. 425 c.p.p.

    richiamato come precedente modello di sentenza di non luogo a procedere e come termine di raffronto per la disciplina impugnatoria

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    richiamato per evidenziare il diverso e più restrittivo regime introdotto per il pubblico ministero nelle sentenze di proscioglimento nei procedimenti a citazione diretta

  • art. 620 c.p.p.

    richiamato per sottolineare l'incompatibilità tra gli esiti tipizzati del giudizio di cassazione e quelli dell'appello nel caso di specie

Massime di principio

  • Le sentenze di non luogo a procedere pronunciate all'esito dell'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta sono assoggettate a un regime impugnatorio speciale e chiuso: il mezzo ordinario è l'appello, non il ricorso diretto per cassazione.
  • Quando la legge prevede l'appello avverso una sentenza di primo grado, il ricorso per cassazione proposto direttamente contro una decisione non ancora passata alla fase dibattimentale non è consentito e va riqualificato come appello, se sussiste volontas impugnationis e il provvedimento è oggettivamente impugnabile.
  • L'art. 569 c.p.p. non consente il ricorso per saltum contro le sentenze processuali di non luogo a procedere che definiscono il procedimento prima del giudizio, salvo diversa previsione espressa.
  • Nel sistema dell'art. 554-quater c.p.p., la tipizzazione degli esiti del giudizio di appello è incompatibile con la struttura del giudizio di cassazione, con la conseguenza che l'impugnazione proposta con mezzo errato deve essere trasmessa al giudice competente.
  • In presenza di un'impugnazione proposta con mezzo non previsto, il giudice deve limitarsi a verificare l'impugnabilità oggettiva del provvedimento e la volontà di sottoporlo a sindacato, senza svolgere indagini introspettive sulla reale scelta processuale della parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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