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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2078/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ravenna che, riqualificando il fatto in base all'art. 335 c.p. (colpa), aveva condannato Villano; il PG denunciava la violazione dell'art. 99 c.p. perché il Tribunale aveva comunque applicato l'aumento per recidiva reiterata, aggravante che secondo il ricorrente opera solo per i reati dolosi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza impugnata era stata comunicata alla Procura generale il 15/03/2024; il termine di 30 giorni era quindi scaduto il 14/04/2024 e, prorogato al primo giorno feriale successivo, il termine utile era il 15/04/2024. Il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte d'appello di Bologna il 15/04/2024 ma trasmesso via PEC al Tribunale di Ravenna il 16/04/2024; la Corte ha ritenuto che il deposito presso la cancelleria della Corte d'appello non equivalga alle modalità di impugnazione previste dall'art. 583 c.p.p. e che le eccezioni previste dall'art. 583, comma 2, non possano essere estese oltre i casi espressi, per cui il ricorso è tardivo e inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 335 cod. pen.

    Norma usata dal Tribunale per riqualificare il fatto in reato colposo (violazione dei doveri inerenti alla custodia delle cose sottoposte a sequestro).

  • art. 99 cod. pen.

    Prevede l'aggravante della recidiva; la Corte conferma l'interpretazione secondo cui tale aggravante opera in rapporto a reati dolosi e non può essere applicata se il fatto è stato giudicato colposo.

  • art. 334 cod. pen.

    Norma richiamata negli atti di rinvio a giudizio originari; il Tribunale ha però proceduto a diversa riqualificazione (art.335).

  • art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Norma che consente al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione; è la base soggettiva del ricorso proposto.

  • art. 544, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di impugnazione quando la motivazione non è contestuale ma depositata entro 15 giorni dalla lettura del dispositivo; la Corte richiama le regole di decorrenza del termine.

  • art. 585, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Indica il momento in cui, per il Procuratore generale, decorre il termine di impugnazione: dalla comunicazione dell'avviso di deposito con estratto del provvedimento.

  • art. 583, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità di presentazione dell'impugnazione (spedizione). La Corte ha ritenuto che il semplice deposito nella cancelleria della Corte d'appello non equivalga alle modalità previste e che le eccezioni di cui al comma 2 siano da interpretare restrittivamente.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Stabilisce la regola generale che l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la Corte sottolinea che le deroghe previste dall'art. 583 non sono estendibili oltre i casi espressi.

Massime di principio

  • Calcolare con attenzione i termini di impugnazione a partire dalla data effettiva di comunicazione dell'avviso di deposito; il termine può slittare al primo giorno non festivo se scade in giorno festivo o domenica.
  • Il deposito dell'atto nella cancelleria di un diverso ufficio (es. Corte d'appello) non sostituisce le modalità di spedizione/esercizio previste dalla legge: rispettare le forme e i mezzi indicati dall'art. 583 c.p.p.
  • Le eccezioni procedurali previste dalla legge (art. 583, comma 2) vanno interpretate restrittivamente e non possono essere estese per fatti o convenienze non espressamente contemplate.
  • Se il giudice di merito riqualifica il reato come colposo, non è applicabile l'aggravante di recidiva prevista dall'art. 99 c.p. se tale aggravante è configurata solo per reati dolosi.
  • Il pubblico ministero che intende impugnare decisioni in materia di trattamento sanzionatorio deve assicurare la tempestività e la correttezza formale dell'impugnazione oltre a motivare il vizio di diritto invocato.
  • In caso di contestazione sulla corretta applicazione di aggravanti, è opportuno contestare il punto già in sede di merito o tramite impugnazione tempestiva e conformemente alle modalità procedurali, corredando l'atto con la documentazione che provi la tempestiva spedizione/trasmissione.

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