Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20863/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento collettivo intimato per la cessazione di due appalti relativi all'assistenza domiciliare agli anziani e alla gestione di centri di incontro per anziani. La società aveva comunicato la cessazione dei servizi e affermato che "non si ponevano problemi di scelta" perché erano stati licenziati tutti gli addetti al servizio cessato; in giudizio la società ha sostenuto di aver effettuato una comparazione dei profili aziendali, rilevando l'infungibilità degli addetti agli anziani rispetto ad altri profili. La controversia verteva sulla correttezza e trasparenza della procedura ex art. 4 e 5 della legge n. 223/1991, in particolare se la società avesse giustificato e documentato la limitazione della platea dei licenziabili al solo settore interessato e se avesse indicato le modalità applicative dei criteri di scelta richiesti dalla legge. Si deduceva inoltre omesso esame di fatto e rigetto di prove richieste circa la comparazione per profili professionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da A.G.T. Multiservizi S.r.l., confermando la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione della lavoratrice (con conseguenti statuizioni economiche). La Suprema Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito nella comunicazione di avvio e in quella di chiusura della procedura la necessaria e puntuale motivazione e la descrizione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta, né abbia provato l'esistenza di esigenze tecnico-produttive e l'infungibilità dei profili tali da giustificare la limitazione della platea dei licenziabili al solo servizio cessato. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio (compenso liquidato in euro 5.000,00 oltre oneri). La Corte ha inoltre rilevato la sussistenza degli elementi per il versamento dell'eventuale contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • Legge n. 223 del 1991

    art. 4, comma 3; art. 4, comma 9; art. 5, comma 1

    La comunicazione di avvio della procedura deve indicare le ragioni che giustificano la limitazione della platea dei lavoratori interessati e le ragioni per cui non è possibile ovviare con trasferimenti; l'impresa deve comunicare per iscritto le modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta e, in mancanza di specifiche e motivazioni, la limitazione del perimetro selettivo è illegittima. La comparazione dei lavoratori deve essere effettuata tenendo conto della fungibilità professionale, salvo specifiche esigenze tecnico-produttive provate dal datore di lavoro.

  • Codice Civile

    art. 1175; art. 1375; art. 1362; art. 1366

    Le norme sul comportamento secondo correttezza (art. 1175 e 1375) e sulle regole di interpretazione e formazione del negozio (artt. 1362 e 1366) sono state richiamate nei motivi di impugnazione; il principio richiamato dalla Corte è che l'operato datoriale in procedure collettive deve essere trasparente e conforme ai criteri di buona fede e correttezza e le dichiarazioni e comunicazioni devono consentire una verifica effettiva della scelta.

  • Codice di Procedura Civile

    Richiamato come motivo di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha però respinto la censura ritenendo le regole applicate conformi alla giurisprudenza consolidata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma procedurale richiamata dalla Corte per attestare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • Legge n. 228 del 2012

    Richiamata in relazione alla modifica del DPR n.115/2002 sulla materia del contributo unificato; ha rilevanza meramente procedurale.

  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176

    Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; ha rilievo procedurale nella vicenda processuale.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio della procedura collettiva (art. 4 L. 223/1991) deve specificare le ragioni che giustificano la limitazione della platea dei lavoratori soggetti a licenziamento e motivare perché il ricollocamento o trasferimento non siano soluzioni praticabili; in mancanza la scelta è illegittima.
  • Le modalità con cui sono applicati i criteri di scelta (art. 5 L. 223/1991) devono essere indicate con precisione nella comunicazione finale (art. 4, comma 9); non è sufficiente indicare genericamente che il servizio è cessato.
  • La comparazione dei lavoratori ai fini della mobilità/licenziamento deve tener conto della fungibilità professionale e delle mansioni effettivamente svolte; la limitazione della comparazione al solo reparto sopresso è ammessa solo se adeguatamente giustificata da esigenze tecnico-produttive e da dimostrata infungibilità.
  • Spetta al datore di lavoro l'onere della prova circa l'esistenza delle esigenze tecnico-produttive che giustificano la limitazione della platea e l'infungibilità dei profili; dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
  • Se il datore intende applicare la comparazione in ambito ristretto deve renderlo chiaro sin dall'avvio della procedura per consentire alle OO.SS. di verificarne la fondatezza durante l'esame congiunto; la trasparenza preventiva è essenziale per evitare annullamenti del licenziamento.
  • In casi simili il rischio per il datore è l'annullamento del licenziamento e la condanna alla reintegrazione e alle conseguenze economiche se non prova la correttezza e la trasparenza della procedura e la non fungibilità dei lavoratori interessati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.