Cassazione Civile, Sentenza n. 20855/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato l'annullamento del licenziamento collettivo intimato dalla società nell'ambito di procedura ex lege n. 223/1991. La società contestava che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto assente nella comunicazione finale e nella documentazione di procedura la comparazione dei lavoratori e le motivazioni che giustificassero la limitazione della platea dei licenziandi ai soli addetti ai servizi cessati (assistenza domiciliare e centri per anziani). L'azienda sosteneva di aver effettuato una comparazione per profili, accertando l'infungibilità degli addetti agli anziani, e che la cessazione dell'appalto oggettivava la scelta dei licenziati; lamentava inoltre omesso esame di fatto decisivo e rigetto di prove richieste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata, la limitazione della platea dei licenziandi a un singolo reparto o servizio è ammissibile solo se adeguatamente giustificata nella comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991 e supportata da elementi comprovanti esigenze tecnico-produttive/organizzative e l'infungibilità delle mansioni rispetto al complesso aziendale. La Corte ha rilevato l'insufficienza della mera indicazione che i licenziati erano addetti al servizio cessato e l'assenza nella comunicazione di concrete modalità e risultati della comparazione dei profili; pertanto ha confermato l'illegittimità della scelta aziendale e, di conseguenza, le statuizioni di merito (annullamento dei licenziamenti e reintegro con le conseguenti spettanze). Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 5.000,00 oltre oneri e spese forfettarie, esborsi e accessori) e ha constatato l'eventuale sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
legge n. 223 del 1991, art. 5
"l'individuazione dei lavoratori da licenziare" deve avvenire avuto riguardo al "complesso aziendale"
La Corte interpreta l'art. 5 nel senso che, di regola, la comparazione per l'individuazione dei licenziandi riguarda l'intero complesso aziendale e non può ridursi automaticamente ai soli addetti al reparto soppresso, salvo motivate esigenze tecnico-produttive che siano adeguatamente esposte.
legge n. 223 del 1991, art. 4, comma 3
La comunicazione di avvio della procedura deve indicare le ragioni che giustificano l'eventuale limitazione della platea dei licenziandi a una determinata unità/settore e le ragioni per cui non è possibile ovviare con trasferimenti, in modo da consentire alle organizzazioni sindacali di verificare la necessità dei licenziamenti.
legge n. 223 del 1991, art. 4, comma 9
"puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1"
La comunicazione finale deve specificare, soprattutto in mancanza di accordo sindacale, come sono stati applicati in concreto i criteri di scelta (ordine dei criteri, procedure di comparazione, elementi valutati), pena l'illegittimità della selezione.
Codice Civile (art. 1175, 1375, 1362, 1366 c.c.)
Le norme del codice civile richiamate concernono principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e interpretazione dei rapporti e delle dichiarazioni; nella vicenda la società le invocava per sostenere una interpretazione favorevole della propria comunicazione e condotta, ma la Corte non ha ritenuto che ciò potesse supplire all'assenza di specifiche e probatorie indicazioni nella comunicazione di procedura.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, come previsto dalla normativa processuale sulle spese e contributi.
Massime di principio
- La scelta dei lavoratori per licenziamento collettivo riguarda di regola l'intero complesso aziendale; limitarla a un reparto è possibile solo se motivata e dimostrata nelle comunicazioni di procedura.
- Nella comunicazione di avvio (art. 4, c.3 l. n. 223/1991) il datore deve indicare perché la riduzione è circoscritta a una specifica unità e perché non è possibile il ricorso a trasferimenti.
- Nella comunicazione finale (art. 4, c.9) occorre dettagliare le modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta (mansioni, profili, criteri di priorità); la mera indicazione che il servizio è cessato non è sufficiente.
- È onere del datore di lavoro provare le esigenze tecnico-produttive e l'infungibilità delle mansioni rispetto al resto dell'azienda; senza prova documentale la selezione è illegittima.
- La comparazione dei lavoratori deve valutare mansioni, professionalità ed esperienze acquisite per accertare la fungibilità; non è lecito limitare la platea basandosi solo sull'impiego nella struttura soppressa.
- Le organizzazioni sindacali devono poter verificare la necessità dei licenziamenti: la trasparenza e la completezza delle informazioni in sede di esame congiunto sono essenziali.
- Richieste probatorie e prove offerte dal datore (es. elenchi comparativi, criteri applicati, verbali d'esame congiunto) sono decisive; la loro omissione espone il provvedimento a annullamento giudiziale.
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