Cassazione Civile, Ordinanza n. 31662/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda due docenti che avevano prestato servizio presso istituti scolastici pubblici della Regione con una pluralità di contratti a tempo determinato e chiedevano la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive dovute per effetto della progressione stipendiale legata all'anzianità di servizio, prevista dalla contrattazione collettiva per il personale a tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo applicabile al personale scolastico regionale la disciplina del personale statale e, in forza della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, aveva escluso che la mancanza del titolo di abilitazione o la natura saltuaria e temporanea delle supplenze potessero giustificare un trattamento economico deteriore. Con il ricorso per cassazione la Regione ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994 e della clausola 4 dell'Accordo quadro, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere comparabili le posizioni dei supplenti e dei docenti di ruolo: secondo la ricorrente, l'assenza del titolo abilitante, nonché la prestazione resa su supplenze saltuarie e su diversi posti di insegnamento, costituivano elementi oggettivi idonei a escludere la comparabilità e a giustificare la diversità di trattamento retributivo. Un secondo motivo riproponeva la medesima censura con specifico riferimento ai periodi di servizio prestati su supplenze saltuarie e su diversi posti di insegnamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando il proprio precedente n. 8672/2023 e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui nel settore scolastico il personale assunto a termine ha diritto, ai fini retributivi, al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in modo da ottenere la medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. La Corte ha escluso che il titolo di abilitazione o il carattere temporaneo/saltuario delle supplenze possano rappresentare un elemento oggettivo idoneo a differenziare la prestazione ai fini del trattamento economico, poiché ciò che rileva è la sostanziale identità delle mansioni svolte. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato dalla Regione come norma che, secondo la sua tesi, escluderebbe la comparabilità tra supplenti e docenti di ruolo ai fini della progressione economica; la Corte ne ha negato la decisività alla luce della clausola di non discriminazione e della giurisprudenza unionale e di legittimità.
art. 526 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato dalla Regione a sostegno della diversità di disciplina del personale; la Corte ha ritenuto infondata la censura incentrata su tale norma.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
è norma di diretta applicazione e impone di riconoscere al personale scolastico assunto a termine l'anzianità di servizio ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive non ravvisate nella specie.
richiamato nel quadro della disciplina applicabile al personale scolastico della Regione autonoma Valle d'Aosta, in coordinamento con la disciplina statale.
l. regionale n. 23 del 1977
richiamata per affermare l'applicabilità al personale scolastico regionale della disciplina legale e contrattuale del personale scolastico statale.
richiamato per motivare il rinvio al precedente di legittimità ritenuto conforme e decisivo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
utilizzato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento da parte della parte soccombente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, il personale assunto con contratto a tempo determinato deve essere trattato, ai fini della progressione stipendiale per anzianità, in modo non meno favorevole rispetto al personale a tempo indeterminato quando le mansioni svolte siano sostanzialmente identiche.
- Ai fini del confronto tra lavoratori a termine e lavoratori di ruolo, ciò che rileva è la concreta prestazione resa e il maturare dell'esperienza professionale; non è sufficiente a giustificare un trattamento economico deteriore la sola precarietà del rapporto o la mancanza del titolo abilitante, se la funzione effettivamente svolta resta la medesima.
- La retribuzione di anzianità remunera l'incremento dell'apporto professionale derivante dall'esperienza maturata; pertanto, il servizio effettivamente prestato dal docente supplente deve essere computato quando la disciplina applicabile riconosce la progressione economica per anzianità.
- La questione del computo dell'anzianità di servizio a fini retributivi è distinta da quella della ricostruzione di carriera all'atto dell'immissione in ruolo, sicché l'una non può essere confusa con l'altra.
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