Cassazione Civile, Ordinanza n. 14183/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato ricorre per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Parma che aveva rigettato la sua opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettantegli per l'attività difensiva svolta in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice di merito aveva liquidato euro 330,00. Il ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 12, comma 3, lettere c) e d), del d.m. 55/2014: sosteneva che, a fronte dell'attività svolta (partecipazione a cinque udienze, apertura del dibattimento, produzioni documentali e udienza finale con precisazione delle conclusioni e chiusura del dibattimento), il Tribunale aveva ridotto i valori minimi in misura superiore a quella consentita, applicando una decurtazione di 2/3 anziché di 1/3, e aveva omesso del tutto la liquidazione della fase decisionale. Con un secondo motivo lamentava violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., assumendo che un compenso così esiguo fosse lesivo del decoro professionale. Il Ministero della giustizia si costituiva ai soli fini dell'eventuale partecipazione alla discussione orale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha osservato che, per le fasi riconosciute dal Tribunale (studio e dibattimentale), i valori minimi erano stati ridotti in misura non conforme alla disciplina richiamata dal ricorrente. Ha inoltre escluso che la brevità delle udienze o la natura ritenuta bagatellare del procedimento consentissero di negare integralmente la fase decisionale, poiché la nozione di fase decisionale va desunta dalla disciplina tariffaria e non può essere esclusa solo perché il procedimento si sia svolto in poche udienze o con rinvii brevi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Parma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, lett. c) e d), d.m. 55/2014
La Corte ha ritenuto che i valori minimi tariffari per le fasi processuali non possano essere ridotti oltre il limite previsto dalla norma e che la fase decisionale non possa essere esclusa solo in ragione della brevità delle udienze o della natura semplice del processo.
art. 106-bis del D.P.R. n. 155/2002
È richiamato come parametro per affermare che la riduzione dei valori minimi poteva essere al più di un terzo e non di due terzi, secondo la doglianza accolta dalla Corte.
Il motivo che lo richiama è stato assorbito; la censura riguardava la regolazione delle spese e l'asserita lesione del decoro professionale in presenza di un compenso simbolico.
Il motivo che lo richiama è stato assorbito; era invocato per sostenere che il compenso del professionista deve essere adeguato al decoro della professione.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve rispettare i limiti di riduzione previsti dalla tariffa, senza applicare decurtazioni superiori a quelle consentite.
- La brevità delle udienze o la semplicità del procedimento non autorizzano, di per sé, a escludere la fase decisionale quando essa risulti comunque svolta secondo la struttura processuale prevista.
- L'attività effettivamente espletata dal difensore deve essere comunque valorizzata nella liquidazione del compenso; può essere ridotta nei limiti normativi, ma non completamente azzerata per ragioni meramente qualitative del processo.
- Quando il primo motivo di ricorso comporta la cassazione della decisione impugnata, restano assorbite le censure ulteriori che dipendono dall'esito del primo motivo.
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