Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2601/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per cassazione denunciando errore di fatto per omessa valutazione del decorso del termine di prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.) per la contravvenzione contestata (art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/2002) commessa il 13/10/2017; il ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'impugnazione non fornisce la specifica rappresentazione della sequela procedimentale né dimostra, alla luce di essa, l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione. La Corte ha richiamato la necessità di valutare non solo il decorso cronologico ma anche le cause di sospensione e interruzione (in particolare la disciplina introdotta dalla legge 23/6/2017, n. 103 relativa alla sospensione durante appello e cassazione per reati dopo il 3/8/2017). Per questi motivi il ricorso è stato rigettato come generico e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/2002

    Indica il reato contestato (guida senza patente). La norma è riportata come fatto-reato; la Cassazione ha esaminato la richiesta di estinzione per prescrizione senza ritenere dimostrato il decorso del termine.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Determinano i termini di prescrizione per le contravvenzioni; il ricorrente ha invocato il quinquennio ma la Corte ha ricordato che il computo richiede valutazione di cause di sospensione e interruzione, non un mero calcolo aritmetico.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione: l'errore deve consistere in un errore percettivo nella lettura degli atti che abbia inciso sulla decisione. La Corte ha applicato questo criterio per valutare la specificità del motivo.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto una causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione dell'appello e della cassazione (fino a 1 anno e 6 mesi per fase) per i reati commessi dopo il 3/8/2017; la Corte rileva che il ricorrente non ha considerato tale regime.

  • art. 159 cod. pen. (commi secondo, terzo e quarto)

    Disciplina la sospensione del corso della prescrizione come modificata dalla legge 103/2017; le Sezioni Unite hanno confermato la sua applicabilità per reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134, art. 2, comma 1, lett. a)

    Riferimento alla successiva riforma: la Corte, richiamando le Sezioni Unite, ha precisato che la disciplina di sospensione 103/2017 resta applicabile nel periodo indicato nonostante la riforma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002

    Giurisprudenza sulla nozione di errore di fatto: l'errore è un errore percettivo derivante da svista o equivoco nella lettura degli atti; citata per delimitare quando il rimedio di cui all'art. 625-bis può essere accolto.

  • Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021

    Giurisprudenza che afferma l'inammissibilità del ricorso che non fornisca la specifica sequela procedimentale e che ricorda che l'accertamento della prescrizione non è mero computo aritmetico ma richiede la risoluzione di questioni di fatto e diritto.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri di imputabilità per l'addebito delle sanzioni in caso di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussista colpa del ricorrente ma ha comunque disposto la somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. richiede specificità: bisogna indicare la sequela procedimentale e dimostrare in maniera chiara l'errore percettivo; non è sufficiente una asserzione generica.
  • Per dichiarare la prescrizione occorre calcolare il termine tenendo conto non solo del tempo trascorso dalla commissione, ma anche di tutte le cause di sospensione e interruzione (udienze, fasi di appello e cassazione, ecc.).
  • Per i reati commessi dopo il 3/8/2017 va valutata l'applicabilità della legge 103/2017 che sospende il corso della prescrizione durante appello e cassazione (fino a 1 anno e 6 mesi per fase); la mancata considerazione di tale regime rende il calcolo della prescrizione incompleto.
  • Se la deduzione della prescrizione non è provata con elementi procedimentali concreti, il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile e può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende; il difensore deve quindi allegare e documentare la sequenza processuale rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.