Cassazione Penale, Ordinanza n. 13451/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per una fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto, in sostanza, che non vi sarebbe stata una effettiva partecipazione alla condotta di cessione contestata, chiedendo una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto esclusivamente a sollecitare una rivisitazione del merito e perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già formulate in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura mirava a una non consentita rivalutazione in fatto delle prove e che la Corte territoriale aveva già affrontato in modo analitico il punto, valorizzando la diretta osservazione della condotta da parte degli operanti con motivazione non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di cessione/detenzione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto.
- È parimenti inammissibile il motivo che riproponga in cassazione le medesime argomentazioni già dedotte con l'appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non illogica e abbia già affrontato il profilo fattuale controverso, la doglianza che contesti l'apprezzamento delle prove non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, se non emergono ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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