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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38196/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza territoriale relativo ai reati previsti dagli artt. 600-ter e 602-ter c.p. (produzione e tentata produzione di materiale pedopornografico mediante richiesta a minori): la questione centrale era dove si fosse consumato il reato (locus commissi delicti) — nel luogo in cui il materiale è stato materialmente prodotto dalla minore, nel luogo in cui è stato digitato il comando di invio, o nel luogo in cui l'imputato ha ricevuto e avuto la disponibilità del materiale — con conseguente attribuzione della competenza al Tribunale di Roma o a quello di Venezia. È inoltre stato valutato il rapporto di connessione tra i capi di imputazione e l'applicazione dei criteri di determinazione della competenza (art. 16 c.p.p., art. 8 c.p.p., art. 9 c.p.p.).

La decisione

Il Collegio ha dichiarato la competenza territoriale del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia. Motivazione: qualificando la condotta dell'imputato come "utilizzazione" della minore (pressioni/insistenze/ minacce che hanno determinato la disponibilità del materiale), il reato si è consumato nel momento in cui l'imputato ha ottenuto la disponibilità effettiva delle immagini (ricezione/pieno possesso), non nel mero momento della produzione da parte della minore né esclusivamente nel momento dell'invio. Pertanto il locus commissi delicti è risultato coincidente con il luogo di residenza dell'imputato (competenza di Venezia). Il Collegio ha richiamato l'art. 8 c.p.p. sul luogo di consumazione, la giurisprudenza della Sez. Unite sulla nozione di "utilizzazione" e i criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p. ove necessari; ha altresì ritenuto insufficiente la motivazione del GUP di Roma che aveva individuato il luogo nella produzione materiale delle immagini.

Norme richiamate

  • art. 600-ter c.p.

    "produzione" e "diffusione"

    La Corte distingue tra produzione/autoproduzione e diffusione; nel caso di "utilizzazione" da parte di un adulto la consumazione è collegata al momento in cui l'adulto consegue la disponibilità del materiale, non alla sola realizzazione materiale da parte del minore

  • art. 602-ter c.p.

    Norma richiamata in relazione alle condotte aggravate e alla contestazione dei reati connessi

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per la possibile punibilità per tentativo (capo b) rilevato nell'atto di imputazione)

  • art. 8 c.p.p.

    Applica il criterio generale del luogo di consumazione del reato riferito al momento e al luogo in cui si è realizzato l'elemento materiale del fatto; il Collegio lo interpreta come riferimento al momento in cui l'imputato ottiene la disponibilità del materiale

  • art. 9 c.p.p.

    Richiamiata come criterio suppletivo per individuare la competenza quando il luogo di primo invio non è identificabile con certezza

  • art. 12 lett. b) c.p.p.

    Utilizzata per qualificare la connessione tra reati commessi dallo stesso soggetto in un ristretto arco temporale

  • art. 16 c.p.p.

    Criterio applicato per determinare la competenza territoriale con riferimento al reato più grave tra quelli connessi

  • art. 28 e ss. c.p.p.

    Norme procedurali invocate per la dichiarazione del conflitto negativo e la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione

  • art. 31 commi 1 e 2 c.p.p.

    Norma richiamata per la comunicazione dell'ordinanza al giudice resistente

Massime di principio

  • Per delitti legati a materiale pedopornografico bisogna distinguere chiaramente tra produzione materiale delle immagini, invio/immissione in rete e acquisizione/disponibilità da parte dell'imputato: il locus può variare a seconda di quale momento costituisca l'elemento materiale del reato attribuito all'imputato
  • Se l'adulto ha determinato, con pressioni, l'autoproduzione da parte del minore (cd. "utilizzazione"), la consumazione del reato può ritenersi nel luogo in cui l'adulto ha conseguito la disponibilità del materiale (ricezione/pieno possesso) e non necessariamente nel luogo in cui la vittima ha scattato le fotografie
  • Per reati commessi tramite rete telematica: per i soli delitti di diffusione la giurisprudenza tende a identificare il luogo di consumazione nel punto in cui viene impartito il comando di invio; tale regola non è automaticamente estensibile alle fattispecie di produzione rese rilevanti dall'utilizzazione del minore
  • Quando sussiste connessione tra più reati commessi dallo stesso soggetto, applicare art. 16 c.p.p. e determinare la competenza rispetto al reato più grave
  • Se non è possibile individuare con certezza il luogo di consumazione secondo l'art. 8 c.p.p., ricorrere ai criteri suppletivi previsti dall'art. 9 c.p.p. in ordine gerarchico
  • Nelle valutazioni di competenza è essenziale un esame fattuale approfondito sulla dinamica dei ruoli (chi ha prodotto, chi ha richiesto, chi ha inviato, chi ha ricevuto) e sulla sussistenza di elementi di "utilizzazione" secondo i parametri giurisprudenziali delle Sezioni Unite

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