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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5315/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revocazione della confisca di prevenzione ex art. 28 d.lgs. n.159/2011, proposta il 04/01/2023, per effetto di sentenze penali sopravvenute (assoluzioni) e della dichiarazione di incostituzionalità della lettera a) dell'art. 1 d.lgs. n.159/2011; il ricorrente sosteneva che tali elementi avrebbero eliminato i presupposti per la confisca e la pericolosità sociale a suo carico

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della richiesta di revocazione (termine di sei mesi previsto dall'art. 28 d.lgs. n.159/2011: l'ultimo evento significativo era la sentenza della Corte di appello del 10/06/2019), ha ritenuto comunque il ricorso manifestamente infondato sul merito (le sentenze e la declaratoria di incostituzionalità erano già state considerate o non costituivano fatti nuovi tali da eliminare "in modo assoluto" i presupposti della confisca; la pericolosità è stata valutata nel complesso anche sulla base di altri fatti e precedenti decisioni), e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2011 (codice delle misure di prevenzione)

    Stabilisce il termine per proporre la revocazione entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento che legittima la richiesta; il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità salvo prova di mancata conoscenza per causa non imputabile

  • d.lgs. n.159/2011

    art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b)

    Lettera a) (dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale n.24/2019) e lett. b) operano come presupposti per l'applicazione delle misure; la corte ha evidenziato che l'incostituzionalità della lett. a) non comporta automaticamente la revoca se permangono altri elementi valutati ai fini della pericolosità

  • Sentenza Corte Costituzionale n.24/2019

    Ha dichiarato l'incostituzionalità della lettera a) dell'art. 1 d.lgs. n.159/2011; tuttavia la sua esistenza non sempre costituisce fatto 'nuovo' idoneo di per sé a determinare la revoca quando era già conosciuta e valutata nei precedenti giudizi

  • codice di procedura penale

    Il richiamo alla 'sentenza' nel dispositivo è coerente con la disciplina del provvedimento decisorio; la denominazione 'decreto' usata dalla Corte d'appello non ha invalidato il procedimento se le garanzie del contraddittorio sono state rispettate

  • codice di procedura penale

    Autorità a pronunciare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014

    Principio per cui le cause di inammissibilità non sono sanabili e devono essere rilevate anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

Massime di principio

  • La richiesta di revocazione della confisca ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.159/2011 è soggetta al termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza dell'evento: la tardività comporta inammissibilità e può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi grado
  • Non costituiscono "fatti nuovi" validi ai fini della revoca elementi già noti o decisioni già considerate nei precedenti giudizi; vanno valutate solo sentenze o prove sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione
  • La declaratoria di incostituzionalità di una disposizione rileva ma non garantisce automaticamente la revoca: bisogna verificare se, alla luce dell'insieme delle decisioni e dei fatti, i presupposti della confisca sono "esclusi in modo assoluto"
  • La valutazione della pericolosità sociale è globale e può fondarsi su plurime fonti e provvedimenti; l'insussistenza di talune imputazioni non esclude automaticamente la permanenza della pericolosità se permangono altri elementi gravanti
  • La forma con cui il giudice intitola il provvedimento ("decreto" vs "sentenza") è irrilevante se nel procedimento sono state rispettate le garanzie del contraddittorio e richiamate le norme sostanziali applicabili

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