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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11052/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la decisione della Corte d'appello di Milano che li ha condannati per traffico internazionale di cocaina. Calderone denuncia: 1) vizio di motivazione per mancanza di sequestri e testi e per conversazioni che descriverebbero solo un viaggio "per svago"; 2) mancata identificazione di un terzo ("l'Inglese") e forzata attribuzione di un ruolo di intermediario; 3) inesistenza della sua partecipazione alla partenza contestata (capo C); 4) errata qualificazione giuridica della sua condotta rispetto al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990. Arzu contesta: 1) la ricostruzione relativa al capo A) e la sua presunta estraneità; 2) l'interpretazione delle intercettazioni rispetto al capo B); 3) l'assenza di accordi rispetto al capo C); 4) l'iniquità della pena per non avergli esteso il trattamento favorevole riconosciuto ad altri coimputati che hanno definito la posizione ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso di Calderone manifestamente inammissibile e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorso di Arzu è stato respinto (rigettato) e questi è stato condannato al pagamento delle sole spese processuali. La Corte ha ritenuto le doglianze principalmente generiche censure di fatto e ha confermato la valutazione delle intercettazioni e la ricostruzione dei ruoli operata dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che alcuni coimputati hanno definito la propria posizione con il rito di cui all'art. 599-bis (concordato) e che tale definizione può giustificare un diverso trattamento sanzionatorio a fini deflattivi

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (quinto comma)

    La Corte ha ritenuto non applicabile la qualificazione prevista dal quinto comma dell'art. 73 al caso di Calderone, perché pur in assenza di contatti diretti con i fornitori spagnoli il suo apporto preliminare e successivo con fornitori e acquirenti integra la partecipazione al traffico internazionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti in Cassazione

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione circa l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e all'applicazione della sanzione pecuniaria non punitiva (Cassa delle Ammende)

  • Cass. Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la legittimità del loro apprezzamento in Cassazione è limitata alla verifica di manifesta illogicità o irragionevolezza

  • Cass. Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021 (giurisprudenza)

    Conferma che il diverso trattamento sanzionatorio per chi definisce anticipatamente la propria posizione non è in sé indice di vizio di motivazione

Massime di principio

  • Le valutazioni probatorie sulle intercettazioni sono in linea di principio riservate al giudice di merito: in Cassazione il sindacato è possibile solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • L'assenza di sequestri o di testimoni diretti non impedisce la condanna se sussistono riscontri indiziari coerenti (intercettazioni, comportamenti, attività preparatoria) che dimostrino partecipazione e ruoli organizzativi.
  • La mancata identificazione di terzi (es. acquirenti denominati con soprannomi) non esclude responsabilità se le conversazioni e i contatti dimostrano l'esistenza di rapporti criminosi e la funzione di intermediazione del ricorrente.
  • Per affermare il ruolo di intermediario non è necessario dimostrare la presenza fisica in ogni singolo viaggio: la costante disponibilità, l'organizzazione e la funzione di collegamento con acquirenti/fornitori possono essere valutati come rafforzamento del proposito criminoso.
  • Il diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati può essere legittimo quando alcuni hanno concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; la diversità non costituisce di per sé vizio di motivazione.
  • Chi impugna in Cassazione deve svolgere censure specifiche e confrontarsi direttamente con la motivazione dei giudici di merito; censure generiche di fatto hanno scarse possibilità di accoglimento.
  • Le spese e le eventuali sanzioni (es. contributo alla Cassa delle Ammende) possono essere disposte anche in caso di ricorso inammissibile, con valutazione equitativa quando non sussista colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

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