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Sentenza

Sentenza n. 1469/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 11867/2024.

Giustizia amministrativa202500578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 11867/2024, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro i decreti ministeriali di quantificazione e ripartizione degli indennizzi per il rilascio delle frequenze televisive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado la società aveva impugnato il decreto direttoriale del 25 maggio 2023, relativo alla rettifica degli indennizzi riconosciuti ad alcuni operatori di rete locale, e, con motivi aggiunti, il decreto del 20 novembre 2023, relativo alla ripartizione delle somme residue. Il TAR aveva dichiarato le impugnazioni inammissibili per difetto di interesse, ritenendo che l'atto lesivo fosse il precedente decreto del 16 ottobre 2022, con il quale era stato quantificato l'indennizzo spettante alla società per alcuni canali e province del Lazio, mai impugnato. In appello la società ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e l'erroneità dei presupposti della declaratoria di inammissibilità. Ha sostenuto che il decreto del 25 maggio 2023 avrebbe dovuto determinare una revisione favorevole anche della propria posizione, secondo i medesimi criteri applicati ad altri operatori, e che il decreto del 16 ottobre 2022 non riguardava gli impianti situati in Abruzzo. Ha inoltre riproposto i motivi di merito assorbiti dal TAR.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha escluso la violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., rilevando che la questione dell'inammissibilità per difetto di interesse era stata indicata in udienza e verbalizzata. La formalità dell'avviso mediante ordinanza e della concessione di un termine per dedurre è richiesta soltanto quando la questione d'ufficio emerga dopo il passaggio in decisione; non può essere estesa al caso in cui sia stata prospettata direttamente in udienza. La mancata partecipazione del difensore all'udienza, dopo il deposito dell'istanza di passaggio in decisione, costituisce una scelta processuale che comporta la rinuncia alla discussione orale anche sulle questioni rilevate d'ufficio. Nel merito processuale, il Collegio ha confermato il difetto di interesse: la quantificazione dell'indennizzo della società era stata definitivamente effettuata con il decreto del 16 ottobre 2022, mai impugnato; il decreto del 25 maggio 2023 riguardava soltanto altre società e specifiche vicende di autotutela o di errori di liquidazione, senza incidere sulla posizione dell'appellante. Il suo annullamento non avrebbe quindi procurato alcuna utilità concreta. Non risultava inoltre che la società avesse presentato un'istanza di autotutela analoga a quelle degli operatori riesaminati, né le rispettive situazioni erano sovrapponibili. La censura relativa al canale 29 e al calcolo basato sulla popolazione riguardava una vicenda peculiare e non rettificata dal decreto impugnato. L'assenza di riferimenti all'Abruzzo nel decreto del 16 ottobre 2022 non rendeva comunque impugnabile il successivo decreto del 25 maggio 2023, estraneo alla posizione della società e relativo ad altri soggetti e vicende; ove l'amministrazione non avesse provveduto sulla richiesta di indennizzo per l'Abruzzo, il rimedio sarebbe stato eventualmente quello contro l'inerzia. È stata confermata anche l'inammissibilità dei motivi aggiunti, poiché il decreto del 20 novembre 2023 si limitava a ripartire somme residue sulla base dei criteri e degli indennizzi già determinati con il decreto del 16 ottobre 2022. Le spese sono state poste a carico dell'appellante, nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale

    Quando la questione rilevata d'ufficio è prospettata in udienza e verbalizzata, il contraddittorio previsto dalla disposizione è rispettato; l'avviso mediante ordinanza e la concessione di un termine sono necessari soltanto se la questione emerge dopo il passaggio in decisione.

  • art. 73, comma 3, secondo periodo, c.p.a.

    La specifica formalità dell'avviso con ordinanza e del termine per le deduzioni opera nell'ipotesi in cui la questione d'ufficio sia rilevata dopo il passaggio in decisione.

  • art. 72-bis, comma 1, terzo periodo, c.p.a.

    Il rinvio dell'udienza connesso alla necessità di consentire il contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio è ammesso soltanto in presenza di ragioni eccezionali.

  • art. 1, comma 1039, lettera b), l. n. 205/2017

    Costituisce la base normativa del riconoscimento dell'indennizzo spettante agli operatori di rete locale che abbiano rilasciato le frequenze, la cui quantificazione nel caso concreto era stata effettuata con il decreto del 16 ottobre 2022.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., quando il giudice rileva d'ufficio una questione in udienza e ne dà atto a verbale, il contraddittorio deve ritenersi rispettato; non è necessario adottare un'apposita ordinanza né assegnare un termine alle parti, formalità previste soltanto quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione.
  • La scelta del difensore di non partecipare all'udienza, dopo avere depositato l'istanza di passaggio in decisione senza discussione, è una scelta processuale della parte e comporta la rinuncia alla discussione orale anche sulle eventuali questioni rilevate d'ufficio in udienza.
  • Sussiste difetto di interesse a impugnare un atto successivo quando esso non incide sulla posizione del ricorrente e il suo eventuale annullamento non può procurargli alcuna utilità concreta, perché la situazione sostanziale è stata definitivamente determinata da un precedente atto non impugnato.
  • La revisione dell'indennizzo disposta dall'amministrazione nei confronti di altri destinatari, per specifiche istanze di autotutela o per errori di liquidazione, non consente di impugnare utilmente il relativo provvedimento a un soggetto la cui posizione non sia stata presa in considerazione e la cui situazione non sia sovrapponibile a quella dei destinatari della revisione.
  • Se l'amministrazione non si pronuncia su una distinta domanda di liquidazione di un beneficio o indennizzo, l'eventuale tutela deve essere esercitata contro l'inerzia amministrativa, non mediante l'impugnazione di un provvedimento rivolto ad altri soggetti e relativo ad altre vicende.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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