Cassazione Penale, Sentenza n. 15898/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova (14/01/2020) che aveva confermato la condanna per diverse ipotesi di riciclaggio e aveva ribadito l'assoluzione per il delitto previsto dall'art. 483 c.p.. Il difensore deduceva principalmente: 1) utilizzazione, nel giudizio d'appello e nel dibattimento abbreviato, di verbali di udienza contenenti dichiarazioni rese in altro procedimento (acquisizione illegittima ex art. 179 c.p.p.), con conseguente nullità e inutilizzabilità della prova; 2) carenza della motivazione della Corte territoriale, che avrebbe semplicemente richiamato la motivazione del giudice di primo grado senza spiegare il proprio percorso logico e senza rispondere adeguatamente ai specifici rilievi posti in appello; 3) inadeguatezza e contraddittorietà dell'apparato probatorio a carico di Gomma, che secondo il ricorrente era solo un presente occasionale nel piazzale (apertura cancello per amicizia), non coinvolto nelle intercettazioni originarie, e privo di conoscenza della provenienza illecita dei veicoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, se si censura l'inutilizzabilità di un elemento di prova, il ricorrente deve dimostrare l'incidenza dell'eliminazione di tale elemento sulla "prova di resistenza" (ossia che senza quel mezzo di prova le rimanenti risultanze non giustificherebbero lo stesso convincimento). Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che l'eventuale esclusione dei verbali contestati non avrebbe inciso sul giudizio di colpevolezza, posto che i giudici di merito hanno fondato la condanna su annotazioni di servizio relative agli appostamenti e sulle conversazioni telefoniche intercettate: presenza costante di Gomma nel piazzale dove venivano caricate auto rubate, sua partecipazione materiale al caricamento di specifiche autovetture, la percezione di un compenso, l'uso di un termine criptico per indicare le auto, la disponibilità ad aprire il cancello e la segnalazione dell'arrivo di una volante. La Corte ha inoltre ritenuto che i motivi del ricorrente fossero, in parte, mere rivalutazioni di merito non ammissibili in sede di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 17/02/2022.
Norme richiamate
Norma riferita al reato per cui il ricorrente era stato assolto in parte; la sentenza di merito aveva escluso tale responsabilità per il capo relativo all'art. 483 c.p.
Rilevata dal ricorrente come norma che sancisce la nullità per l'uso di dichiarazioni rese in altro procedimento; il ricorso sosteneva che verbali contenenti dichiarazioni acquisite d'ufficio in altro procedimento fossero inutilizzabili, ma la Corte ha ritenuto che anche escludendoli il resto della prova sarebbe stato sufficiente a reggere la condanna
Norma applicata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha ravvisato profili di colpa e ha fissato la somma di € 3.000,00
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452)
Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452
Principio secondo cui chi lamenta l'inutilizzabilità di un elemento probatorio in cassazione deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione dello stesso sulla prova di resistenza, ossia dimostrare che le residue risultanze non sono sufficienti a giustificare l'identico convincimento
Massime di principio
- In cassazione, la censura dell'utilizzabilità di una prova deve essere accompagnata dalla dimostrazione che la sua esclusione comprometterebbe la "prova di resistenza": senza questa dimostrazione il motivo è inammissibile
- La Corte di legittimità non procede a un riesame libero del merito: le contestazioni che si risolvono in una diversa valutazione delle prove di fatto sono normalmente inammissibili
- Per ottenere l'annullamento per carenza di motivazione della sentenza di merito occorre evidenziare specifiche e concrete omissioni del giudice di merito nel rispondere ai rilievi posti, non semplici critiche generiche sull'onere di motivazione
- Se i giudici di merito fondano la decisione su molteplici elementi (intercettazioni, annotazioni di servizio, riscontri oggettivi, partecipazione materiale), la rimozione di uno di tali elementi non è necessariamente decisiva: il ricorrente deve dimostrare che le prove residue non reggono il convincimento
- Il ricorso per cassazione che risulti manifestamente inidoneo o deduca questioni già pacificamente valutate può comportare la condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, l'irrogazione di sanzioni a favore della Cassa delle ammende
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