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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33673/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso IRAP relativa agli anni d'imposta 2012-2016. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale; l'Agenzia delle Entrate aveva appellato la decisione, ma la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'appello inammissibile ritenendo che non contenesse motivi specifici di impugnazione, limitandosi a riproporre le doglianze già svolte in primo grado senza una critica puntuale della sentenza. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'appello conteneva invece una specifica critica alla motivazione di primo grado e che la CTR aveva erroneamente confuso la riproposizione delle argomentazioni con la mancanza di specificità dei motivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 è soddisfatto anche quando la parte appellante riproponga le stesse argomentazioni già svolte in primo grado e disattese, purché il dissenso investa la decisione nella sua interezza. La CTR non si è attenuta a tale principio, avendo valorizzato in modo decisivo la sola riproposizione delle difese e l'asserita mancanza di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992

    L'atto di appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione, ma tale requisito è soddisfatto anche dalla riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado e disattese, poiché l'appello ha carattere devolutivo pieno e mira al riesame della causa nel merito.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    La violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 è deducibile in cassazione come vizio di violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello non richiede necessariamente la proposizione di argomentazioni nuove rispetto al primo grado.
  • La riproposizione in appello delle medesime ragioni poste a fondamento della domanda o dell'eccezione disattesa dal primo giudice può integrare validamente motivi specifici di impugnazione, se il dissenso investe la decisione nella sua interezza.
  • L'appello tributario, per il suo carattere devolutivo pieno, consente il riesame nel merito della controversia e non è limitato al controllo di singoli vizi della sentenza di primo grado.
  • È erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata sul solo rilievo che l'atto riproduca difese già svolte, senza verificare se tali difese siano correlate alla critica della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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