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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46033/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Terranova impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa (ruolo direttivo/reggente della famiglia di Villabate) e per due episodi estorsivi (uno consumato ai danni di Tinnirello, titolare di un centro DHL, e uno tentato ai danni di Corvaia). Contesta la gravità indiziaria: sostiene che la precedente condanna definitiva non possa sorreggere, da sola, l'accusa di persistenza nel ruolo direttivo; contesta l'uso di un presunto intermediario (Traina) per aggirare l'assenza di emergenze investigative; censura la valutazione circa l'aggravante del carattere armato dell'associazione; contesta la prova degli episodi estorsivi (mancanza di contatti diretti con Tinnirello, inesistenza di prova che non avesse diritto sull'immobile di Corvaia) e la qualificazione del "metodo mafioso" come aggravante.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e privi di un confronto critico con le argomentazioni e le risultanze investigative indicate dal Tribunale (intercettazioni, dichiarazioni delle vittime, dichiarazioni di collaboratori). Ha confermato che dalle prove emerge la figura del Terranova come punto di riferimento/reggente della famiglia di Villabate, anche per il suo ruolo organizzativo (sostegno economico a familiari di detenuti, dirimere controversie, interloquire con altre famiglie, uso di uomini di fiducia). Ha respinto le censure sull'aggravante del carattere armato, osservando che il Tribunale non si è limitato al notorio ma ha richiamato dichiarazioni del collaboratore Sollima sul collegamento a soggetti con disponibilità di armi. Sulle estorsioni ha ritenuto provata l'individuazione di Traina come emissario e l'assenza di interesse della vittima ad accusare falsamente; per la vicenda Corvaia ha osservato l'assenza di prova di un titolo giuridico a favore del ricorrente. Ha confermato la rilevanza del "metodo mafioso" sulla base del quadro contestuale e delle imposizioni esercitate, anche senza atti violenti, evidenziando la "intimidazione silente" e l'accondiscendenza delle vittime. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del proponente alle spese del procedimento e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, rilevando l'assenza di colpa giustificativa del ricorrente

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata con riferimento al principio che l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso esclude l'applicazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto invece sussistente la colpa del ricorrente

  • art. 416-bis c.p. (delitto di partecipazione a associazione di tipo mafioso)

    Norma sostanziale cui è ricondotto il fatto contestato: la sentenza interpreta la fattispecie richiedendo valutazione complessiva della permanenza nel sodalizio e del ruolo direttivo, fondata su elementi indiziari eterogenei (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, comportamenti organizzativi)

Massime di principio

  • Un ricorso che si limiti a manifestare dissenso senza un concreto e critico confronto con le argomentazioni e le risultanze probatorie è inammissibile.
  • La persistenza in un'associazione mafiosa e il ruolo direttivo possono essere desunti non solo da atti violenti diretti ma da comportamenti organizzativi (dirimere controversie, sostenere economicamente famiglie di affiliati, interloquire con altre famiglie, disporre di uomini di fiducia).
  • Una precedente condanna definitiva per associazione mafiosa può alleggerire l'onere probatorio sulla permanenza nella consorteria, ma il giudice deve comunque fondare la misura su un quadro probatorio complessivo e attuale.
  • L'uso di intermediari per la commissione di attività illecite non esclude la responsabilità di chi ordina o dirige: l'accertamento dell'emissario (es. Traina) può essere sufficiente se è supportato da elementi concreti e dall'assenza di interessi di calunnia delle vittime.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in presenza di intimidazione "silente" che produce assoggettamento e omertà, senza necessità di atti violenti espliciti.
  • Le censure relative ad aggravanti (es. carattere armato) o alla qualificazione delle condotte devono essere specifiche e critiche sulle prove indicate; contestazioni generiche al richiamo al "notorio" risultano deboli se il giudice ha richiamato anche dichiarazioni probatorie concrete.
  • Chi impugna misure cautelari deve indicare punti critici e contraddizioni specifiche nelle valutazioni probatorie del giudice; l'assenza di tali argomentazioni può comportare l'inammissibilità e l'imposizione delle spese e delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.

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