Cassazione Penale, Sentenza n. 49463/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata all'introduzione illegale in Italia di cuccioli di cane. Le censure rilevano insufficienza della motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo e al "pactum sceleris": si sostiene l'assenza della coscienza e volontà di far parte di un sodalizio durevole (dolo associativo), la mancanza di un accordo stabile tra i partecipanti e di una struttura organizzativa permanente; in particolare, si sottolinea che Telloli sarebbe stata solo incaricata della custodia occasionale dei cuccioli (utenze non riconducibili) e che Carrino aveva rapporti prevalentemente con un solo soggetto (Verardi), senza contatti con altri membri tali da dimostrare la consapevolezza di far parte di un'organizzazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e priva di vizi logici, confermando la ricostruzione fattuale secondo cui era presente una struttura associativa (quattro persone con compiti specifici), la predisposizione di uomini e mezzi (veicoli, utenze telefoniche non intestate, immobili per ricovero cuccioli), trasferte ripetute e pagamenti ai fornitori; ha altresì richiamato le intercettazioni telefoniche e i ruoli operativi dei singoli (Trovato organizzatore e coordinatore, Telloli custode e ritiratrice dei cuccioli, Carrino corriere e partecipante ai viaggi). Poiché i ricorsi erano manifestamente privi di fondatezza, la Cassazione li ha respinti per inammissibilità, confermando la sentenza di merito (compresa la riduzione della pena a Vittorio Trovato Salinaro a due anni e due mesi operata dalla Corte d'appello) e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte rammenta che il delitto di associazione per delinquere richiede: a) vincolo associativo stabile o durevole; b) indeterminatezza del programma criminoso (numero, tempi, modalità indeterminati); c) struttura organizzativa anche minima; e l'elemento soggettivo è la consapevolezza e la volontà di cooperare stabilmente al programma criminoso. È precisato che l'indeterminatezza può riguardare anche violazioni della stessa norma ripetute nel tempo.
art. 4, commi 1 e 2, e art. 3 L. n. 201 del 2010
art. 4, commi 1 e 2, e art. 3 L. n. 201/2010
Queste norme costituiscono i delitti scopo contestati (illecito introduzione/gestione di animali); la Corte ha ritenuto provata la loro commissione nell'ambito del programma criminoso associativo, e i ricorrenti non hanno censurato specificamente la sussistenza di tali delitti.
art. 544-ter cod. pen.
art. 544-ter, commi 1 e 2, cod. pen.
Norma sostanziale relativa ai delitti commessi (maltrattamento/condotte penalmente rilevanti verso animali) qualificati come delitti scopo; la sentenza di merito ha confermato la responsabilità per tali reati.
art. 515 cod. pen.
Richiamata come parte delle imputazioni scopo (illecito trattamento/introduzione di animali); la Corte ha ritenuto provati gli elementi materiali di tali reati nell'ambito dell'organizzazione contestata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria per i ricorsi inammissibili: la Corte ha disposto il pagamento delle spese e una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non assente la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato solo in relazione alla requisitoria redatta dal Pubblico Ministero secondo le disposizioni emergenziali: il P.M. ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) occorrono insieme: vincolo durevole, programma criminoso indeterminato e struttura organizzativa, anche minima; la prova è di tipo logico‑indiziario e può derivare dalla convergenza di intercettazioni, movimenti, ruoli distinti, risorse e ripetizione temporale delle condotte
- La distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato risiede nella natura dell'accordo: se è generale e destinato a perdurare per un programma criminoso indeterminato si ha associazione; se è occasionale e limitato alla commissione di reati determinati si ha concorso nel reato continuato
- Elementi probatori rilevanti per dimostrare il "pactum" e il dolo associativo: comunicazioni intercettate che mostrano ruoli, organizzazione e assunzione di responsabilità; ripetute trasferte/operazioni nel tempo; esistenza di mezzi e luoghi dedicati; pagamenti e contatti con fornitori esteri; comportamenti di copertura reciproca tra i partecipi
- L'appello in Cassazione non è la sede per rinnovare o riformulare critiche di merito già adeguatamente motivate dal giudice di merito: censure che si limitano a rivalutare la prova e la credibilità delle emergenze investigative sono spesso dichiarate inammissibili se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica
- Nel prospettare una difesa in casi simili, conviene contestare puntualmente profili di diritto e vizi logici gravi nella motivazione (incoerenze, omissioni rilevanti, travisamento probatorio palese) e non soltanto rimettersi a una diversa interpretazione dei fatti; in caso di ricorso infondato è possibile l'applicazione di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
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